Avvocati: diminuiscono gli iscritti anche perché aumentano gli ostacoli per accedere alla professione (di Riccardo Radi)

Scuole Forensi e l’uniformità nella gestione della preparazione e nei criteri di idoneità un primo caso è arrivato al Consiglio Nazionale Forense che ha deciso che l’esito negativo dell’esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio, non poteva essere altrimenti aggiungiamo noi, rimane il tema di fondo sollevato dalla praticante ricorrente una disparità di trattamento tra COA e la garanzia della uniformità nella gestione della preparazione.

Si segnala la decisione del Consiglio Nazionale Forense e si consiglia la lettura dell’intera sentenza, in particolare dei motivi che hanno spinto una praticante ad impugnare il diniego di compiuto tirocinio in quanto ritenuta non idonea al corso obbligatorio di durata non inferiore a 160 ore tenuto dal COA di Monza.

La praticante lamenta una disparità di trattamento e rileva che i respinti sono stati 5/9 a Monza mentre a Milano c’è stata una idoneità plebiscitaria di 167/167, inoltre una mancanza di uniformità nella gestione della preparazione delle scuole Forensi.

Decisione:

1) Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023