La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 47887 depositata il 30 novembre 2023 ha ricordato che in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
La cassazione ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).
Come si legge nella motivazione di tale decisione, “l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione.
Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo.
A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale”.
Nel caso in esame, proprio come in quello suindicato, il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, non preoccupandosi neanche di avvisare il proprio difensore di fiducia di aver cambiato il luogo di residenza, così impedendogli di avere ogni proficuo contatto inerente al processo ed al mandato conferito.
