Avvocato e legittimo impedimento: spetta avviso del rinvio solo se a nuovo ruolo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 47872 depositata il 30 novembre 2023 ha ricordato che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio “a nuovo ruolo“, poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto (anche se nominato ai sensi dell’articolo 97 comma 4 c.p.p.) assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159).

Nel caso all’esame – come risulta dal relativo verbale che la cassazione ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – l’udienza del 16 novembre 2021 era stata rinviata a quella del 25 gennaio 2022, data in cui è stata emessa la sentenza impugnata.