Nomina difensore di ufficio fuori distretto e nullità degli atti conseguenti alla nomina (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 47894 depositata il 30 novembre 2023 ha esaminato la questione dell’immutabilità della nomina del difensore di ufficio anche nel caso di trasferimento del procedimento per competenza territoriale in altro distretto.

Segnaliamo che la sentenza in commento ha adottato una decisione che si pone in contrasto con il principio che la difesa d’ufficio ha come scopo quella di garantire l’effettività della difesa e certamente (secondo noi) non può essere garantita, se il procedimento viene inviato per competenza in altro circondario o addirittura in altro distretto.

Fatto

Con l’ordinanza impugnata il GUP di C., accogliendo l’eccezione proposta dalla difesa nel corso dell’udienza preliminare a carico di C.C., ha ritenuto che la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. emesso dalla Procura fosse nullo, in quanto notificato al difensore di ufficio iscritto nell’albo del Foro di A., il quale non era legittimato a ricevere la notifica in quanto operava al di fuori del circondario di C.;

ha pertanto disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per provvedere a regolarizzare detta notifica.

Decisione

La Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie l’atto è abnorme poiché nessuna nullità si era verificata e, disponendo la restituzione degli atti al PM con la prescrizione di nominare altro difensore di ufficio nell’ambito degli elenchi dei difensori di ufficio esistenti in quel  tribunale, per notificargli l’avviso di conclusione indagini e il decreto di citazione, il GUP ha determinato una stasi del processo imponendo al pubblico ministero di porre in essere un atto, la nomina di altro difensore di ufficio al di fuori dei casi di revoca previsti per legge, che si espone a future eccezioni di nullità.

Ed infatti, con pronunzia risalente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, data la equiparazione affermata dal codice di rito tra la difesa di ufficio e quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l’immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad un’altra autorità giudiziaria per competenza territoriale.

A tale lettura non osta la previsione dell’art. 29 disp. att. cod. proc. pen., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario del tribunale dinanzi a cui pende il procedimento, non implica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. (Sez. 6, sentenza n. 7337 del 26/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209744 – 01)

Questa affermazione costituisce corollario dei principi ribaditi dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, laddove ha affermato che il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, al fine di tutelare l’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore, fino all’eventuale dispensa dell’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria.

Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l’uno o la dispensa dall’incarico per l’altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell’ufficio di difesa rimane sempre l’originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l’automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta.

Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell’ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Sez. U, sentenza n. 22 del 11/11/1994 Cc. (dep. 19/12/1994) Rv. 199398 – 01).

Facendo applicazione di questi principi le Sezioni unite sono pervenute alla conclusione che è nulla la notificazione (nella specie, dell’estratto contumaciale di sentenza) effettuata a difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato e a quest’ultimo sostituito per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (mancati reperimento o comparizione ovvero abbandono della difesa) (Sez. U, sentenza n. 35402 del 09/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) Rv. 225363 – 01).

Solo una pronunzia isolata ha affermato che la immutabilità del difensore di ufficio non resiste al trasferimento del fascicolo per competenza territoriale valorizzando a tal fine l’art. 29 disp. att. cod. proc. pen. nel quale si fa riferimento a criteri di individuazione automatica del difensore di ufficio, osservando che la difesa d’ufficio ha come scopo quella di garantire l’effettività della difesa e certamente non può essere garantita, se il procedimento viene inviato per competenza in altro circondario o addirittura in altro distretto. (Sez. 1, sentenza n. 42442 del 14/12/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235587 – 01).

Nella motivazione di detta sentenza la Corte valorizza il fatto che la disciplina della difesa d’ufficio è stata regolamentata con L. n. 60 del 6 marzo 2001 che ha modificato l’art. 29 disii att. c.p.p., nel senso di rendere automatica l’individuazione del difensore sulla base di elenchi gestiti informaticamente e creati per ordini forensi competenti.

Ed anche più recentemente, sulla scia dell’orientamento maggioritario, è stato affermato che non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen. di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria procedente. (Sez. 1, sentenza n. 43816 del 04/10/2017 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274533 – 01).

Ne consegue l’abnormità del provvedimento impugnato poiché nessuna nullità si era verificata e, disponendo la restituzione degli atti al PM con la prescrizione di nominare altro difensore di ufficio nell’ambito degli elenchi dei difensori di ufficio esistenti in quel tribunale, ha determinato una stasi del processo imponendo al pubblico ministero di porre in essere un atto, la nomina di altro difensore di ufficio al di fuori dei casi di revoca previsti per legge, con la conseguenza di indurlo a provocare una nullità futura.