“Avvocato come procede la causa? Stia tranquillo è tutto sotto controllo” (di Riccardo Radi)

L’inadempimento al mandato professionale e le false rassicurazioni al cliente.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 202 pubblicata il 30 novembre 2023 ha stabilito che integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha fatto buon governo degli indici di commisurazione della pena contenuti nell’art. 21 del Codice Deontologico Forense, attraverso la determinazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione prevista, nella forma aggravata, per le violazioni di cui agli artt. 26 comma 3 e 27 comma 6 del Codice Deontologico Forense, che sanzionano rispettivamente il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita e la violazione del dovere di informazione.

In ordine alla sanzione si sottolinea che la cornice edittale per la violazione del precetto contenuto nelle norme richiamate, valutate correttamente nella forma aggravata, prevede la sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno, pertanto la dosimetria della pena disciplinare, individuata in mesi due, deve ritenersi non solo rispondente a parametri di legalità della sanzione, ma altresì a criteri di ragionevolezza della stessa a fronte di una condotta non solo reiterata nel tempo e pressochè “ seriale “ ( l’avvocato [RICORRENTE] è stato infatti oggetto di diverse segnalazioni ), ma altresì connotata dalla falsa informazione ai clienti e alle parti assistite circa la effettiva pendenze dei giudizi, quando in realtà il ricorrente non aveva provveduto neppure alla iscrizione a ruolo dei procedimenti per i quali era stato incaricato.

Il Consiglio Distrettuale Disciplina, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, ha tenuto nella dovuta considerazione gli elementi favorevoli all’incolpato contenendo nel minimo la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Ollà), sentenza n. 202 dell’11 ottobre 2023