Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22899/2023, udienza del 14 dicembre 2022, ha affermato che la circostanza aggravante della disponibilità di armi prevista nel corpo dell’art. 416-bis cod. pen. può essere applicata anche senza la loro individuazione.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271743 – 01).
Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l’aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche – e di “Cosa nostra” in particolare – è possibile fare ricorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, Rv. 216149 – 01). Si riafferma, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata vagliata l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 – dep. 2008, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5/01/1999, rv. 212579).
