Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 47678/2023, ha chiarito che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado nel quale l’istanza è stata formulata.
Infatti, il diverso principio affermato dalla stessa sesta sezione (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 – 01), è riferito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per la quale, a differenza del procedimento ordinario, il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo, di tal che in tale particolare rito alternativo – a differenza che nel giudizio ordinario – l’imputato non si può dolere se, in assenza di accordo sul punto, il giudice non esamini la possibilità di detta sostituzione.
Ciò premesso, nel caso in esame il ricorso è però infondato.
La sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l’art. 20-bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, è infatti possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
L’espressione utilizzata dal legislatore, che indica quale presupposto per la sostituzione la “condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni”, rende evidente che il limite per l’applicazione delle pene sostitutive è rappresentato dall’entità della detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individua la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenuto conto dell’eventuale “presofferto cautelare”.
D’altro canto, quando il legislatore ha inteso dare rilievo alla pena effettiva da espiare lo ha indicato espressamente: è il caso dell’art. 47, comma 3-bis, della L. n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) – introdotto dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014 – che, sempre in riferimento al limite edittale che consente l’applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria, precisa che l’affidamento in prova può essere concesso “al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione”.
Deve essere quindi ribadito il principio, recentemente affermato in sede di legittimità (e di cui dà conto la notizia di decisione n. 12/23 relativa alla pronuncia adottata dalla Sez. 1^ all’udienza dell’11/10/2023), secondo il quale: «l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si desume dall’art. 545-bis cod. proc. pen., alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».
