La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 47019/2023 ha dovuto ribadire un principio che dovrebbe essere pacifico ma spesso viene disatteso nel merito: l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato.
La Suprema Corte premette che “è pacifico in giurisprudenza” che l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (tra le più recenti, Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616 – 01).
Pertanto, al cospetto del proscioglimento per prescrizione, non è possibile mantenere in piedi l’ordine giudiziale di demolizione.
Quest’ordine però costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336).
Si tratta, infatti, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessorietà alla “sentenza di condanna” (vedi sempre la citata sentenza Monterisi).
Di qui la necessità della sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando a ciò sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, Rv. 249154; Sez. 3, n. 8409 del 28/2/2007, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Rv. 233673).
Alla stregua delle considerazioni svolte s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ciò che concerne l’ordine di demolizione che ai sensi dell’art. 620 lett. I). cod. proc. pen. va eliminato in questa sede.
Tale decisione, tuttavia, non incide sul corrispondente ordine impartito per analoghe ragioni dalla Pubblica amministrazione.
