Notizia d’ufficio che debba rimanere segreta: le precisazioni della Cassazione penale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 47670/2023, udienza dell’11 luglio 2023, precisa che il delitto previsto dall’art. 326 cod. pen. è un reato proprio e di pericolo concreto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).

Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce il presupposto della fattispecie incriminatrice in esame e la sua osservanza costituisce lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007, Rv. 237605, in motivazione).

Secondo un costante indirizzo interpretativo di legittimità, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale norma prevede che «l’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardarti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

In tal contesto assume rilevante valenza l’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, 223 che fa divieto alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e sono escluse da tale divieto solo le persone appositamente autorizzate dall’autorità giudiziaria.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che la nozione di “notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 35779 del 11/05/2023, Rv. 285179; Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Rv. 283941; Sez. 6, n.  9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Rv. 254593).