La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47673 depositata il 28 novembre 2023 ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento di cui all’articolo 371 Cp, non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, principio costante e ribadito tra le tante da Cassazione civile sezione 1 n.9831/2014.
La Suprema Corte ha sottolineato che occorre invece in sede penale accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno: ne consegue che la condotta dolosa della parte non può essere mai giustificata sul piano penale invocando le eventuali lacune o improprietà della formula di deferimento.
La cassazione ribadisce che spetta sempre al giurante la facoltà di apportare, ove occorra, precisazioni o chiarimenti ad essa, anche al fine di evitare che dalla formula deferita possa conseguire la falsità parziale della risposta; senza, dunque, che mai possa profilarsi per il delato la “necessità” di dire il falso né che assuma alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata.
(Cassazione penale sezione 6 numero 5599/1999 Rv 213890)
