Riforma dell’ordinamento giudiziario e riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati: i decreti attuativi approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri (di Vincenzo Giglio)

Il comunicato stampa governativo

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella seduta del 27 novembre 2023 (a questo link per il comunicato stampa), ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della L. n. 71/2022 in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario e disciplina del collocamento fuori ruolo.

Con il primo di essi, secondo la sintesi del comunicato stampa, si “provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità e alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute.

Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti“.

Il secondo riordina la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Nel predetto comunicato si legge che “Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio: nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro; per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.

Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge. 

Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente.

Inoltre, si prevede che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza e si afferma il principio che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico o se il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.

Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto“.

Uno sguardo al testo del decreto di riforma dell’ordinamento giudiziario

Lo sguardo di cui si parla – è bene precisarlo – si fonda su anticipazioni di stampa ed in particolare su due articoli pubblicati entrambi ieri dal Corriere della Sera: “Pm e giudici, arrivano le pagelle. Ma niente test psicoattitudinali” di M. Cremonesi (consultabile a questo link) e “Riforma della Giustizia, cosa cambia per le toghe: dai giudizi sull’operato alle «gravi anomalie»” di V. Piccolillo (consultabile a questo link).

In particolare da questo secondo reportage si apprende il dettaglio delle principali novità:

  • La progressione in carriera dei magistrati continuerà ad essere scandita da valutazioni quadriennali. L’esito non sarà più binario come in precedenza (idoneo/non idoneo) ma potrà variare secondo una griglia più ampia (ottimo, buono, discreto, non positivo). Non c’è alcuna traccia dei test psicoattitudinali vagheggiati (o minacciati) a cadenza periodica da questo o quell’oppositore della magistratura.
  • Alla valutazione dei magistrati dovrebbero concorrere anche gli avvocati componenti dei Consigli giudiziari, finora esclusi da tale ambito funzionale.
  • La valutazione non positiva porrà al magistrato destinatario l’esigenza di un cambiamento di rotta che dovrà essere assecondato da varie opzioni (corsi di formazione, assegnazione a funzioni differenti) cui seguirà una nuova valutazione. Se anch’essa avrà esito non positivo il magistrato sarà destituito.
  • L’idoneità del magistrato sarà valutata secondo plurimi parametri il più importante dei quali è la capacità.
  • Tra questi parametri vengono inclusi i comportamenti considerati come gravi anomalie. Saranno monitorati a tal fine gli esiti dei procedimenti nel loro iter complessivo, le modalità di conduzione e presidenza delle udienze, l’utilizzo dell’apporto dei collaboratori di giustizia, il rigetto di richieste o l’annullamento di decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive.
  • Sarà presa in considerazione anche la laboriosità da valutare non solo in quantità e qualità ma anche per il rispetto di un tempo adeguato allo smaltimento dei carichi di lavoro e per il contributo dato dal singolo magistrato al carico complessivo di lavoro dell’ufficio giudiziario di cui è parte.
  • Verrà in rilievo anche la diligenza. Si valuteranno a questo scopo il puntuale assolvimento del complesso dei doveri d’ufficio (presenza, puntualità negli adempimenti, partecipazione alle riunioni di aggiornamento, aggiornamento normativo e giurisprudenziale).
  • Si terrà infine conto dell’impegno. Conteranno in questa prospettiva la disponibilità alle sostituzioni di colleghi assenti, la collaborazione proficua alla soluzione dei problemi organizzativi dell’ufficio e dei problemi interpretativi ed applicativi posti dalla normativa.
  • La Scuola superiore della magistratura estenderà i suoi compiti e concorrerà alla formazione dei laureati che intendano intraprendere il concorso per l’ingresso in magistratura. Dovrebbe in tal modo attenuarsi il monopolio finora assicurato agli organismi privati, assai spesso ispirati e gestiti da magistrati.

Se questo è realmente il progetto di riforma e se non subirà variazioni, si può fin d’ora affermare che, accanto a poche e talvolta significative innovazioni, il monolite del percorso professionale dei magistrati non subisce grandi scossoni.

Tra le positività rientrano certamente l’attenzione, prima assente, alle gravi anomalie e la valorizzazione di un fattore – il tempo – da sempre e colpevolmente considerato una variabile indipendente del lavoro giudiziario.

Sarebbe piaciuto per la verità, e sarebbe stato significativo e importante, che tra gli ambiti da monitorare ai fini della rilevazione di gravi anomalie fosse inserito il comportamento generalmente tenuto dal magistrato nei confronti delle parti e dei loro difensori e quindi la diligenza nell’ascolto, la puntualità e la completezza nella risposta alle loro istanze, la disponibilità ad agevolare un contraddittorio reale e non di facciata e via discorrendo.

Sarebbe stato ugualmente apprezzabile, sempre allo stesso scopo, monitorare l’eventuale esistenza di rapporti troppo stretti e troppo poco autonomi tra magistrati inquirenti e giudicanti e la loro ricaduta sulle rispettive funzioni.

Peccato, un’occasione persa.

Bene anche l’attribuzione ai rappresentanti dell’avvocatura nei consigli giudiziari distrettuali di un ruolo effettivo nella valutazione dei magistrati. Opzione, questa, da sempre vista come il fumo negli occhi dalla magistratura associata sulla base di un mantra insieme sgradevole e poco connesso con la realtà. L’obiezione consueta è che se gli avvocati contribuissero a valutare i magistrati potrebbero cedere alla tentazione di mettere in cattiva luce quelli che più temono per il loro rigore e la loro indipendenza. Un’obiezione sgradevole perché fondata solo sul sospetto e sconnessa dalla realtà perché la componente magistratuale dei consigli giudiziari è comunque prevalente numericamente e quindi in grado di resistere a valutazioni scorrette ed anche perché gli avvocati sono da sempre presenti nel CSM (organo che decide a differenza dei consigli giudiziari che si limitano ad emettere pareri) e non risulta che la loro presenza abbia comportato decisioni aberranti che, se ci sono state, sono molto di più addebitabili alla maggioranza magistratuale.

Quanto al resto, non sembra cambiato granché.

Restano quindi sullo sfondo e irrisolti i problemi reali: la sostanza delle valutazioni professionali (e dunque la loro effettiva capacità di attingere al profilo reale del valutato), le logiche dell’appartenenza (vale a dire la tutela che ogni gruppo associato della magistratura riserva ai suoi iscritti), la costruzione guidata delle carriere professionali (un esempio per tutti: un magistrato viene cooptato ad un’elevata postazione fuori ruolo e, non sempre ma un bel po’ di volte, la sua chiamata avviene non per merito ma per designazione correntizia o per vicinanza ideologica alle forze politiche di maggioranza; quell’incarico diverrà un titolo assai ben spendibile allorché si tratterà di concorrere per un posto direttivo magistratuale e accrescerà la possibilità di chi lo ha ricoperto di ottenere l’ambita nomina; ottenuta questa, sarà sempre più facile ottenerne di più prestigiose e così via).

Nessuno di questi nodi è stato sciolto.

Uno sguardo al decreto sul collocamento fuori ruolo

Qui c’è davvero ben poco da dire.

La semplice lettura del testo del decreto attuativo dimostra quanto gattopardesca sia la nuova disciplina e quante brecce e deroghe siano state mantenute per consentire il mantenimento della vicinanza al potere dei magistrati, magari di grande talento ed esperienza, ma pur sempre e necessariamente vicini al potere medesimo.

E questo è quanto.