Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 46175/2023, udienza del 26 ottobre 2023, è costretta a ricordare, a fronte di una decisione di merito piuttosto distratta, il disposto dell’art. 41, comma 1, cod. pen., a norma del quale «II concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.»
È principio consolidato, in materia di responsabilità per colpa, in caso di condotte concorrenti, che l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 15493 del 10/3/2016, Rv. 266786-01; n. 25689 del 3/5/2016, 18/6/2013, Rv. 256287-01; n. 23309 del 29/4/2011, Rv. 250695-01).
Al di là del criterio di giudizio applicabile nella specie, in ipotesi nella quale cioè non residua nel thema decidendum alcun margine di esame della rilevanza penalistica della condotta, sulla quale si è formato il giudicato assolutorio, deve rilevarsi che il giudice penale ha del tutto travisato il significato dell’art. 41, cod. pen., inferendo dal ritenuto concorso di colpa della vittima conseguenze non previste dalla legge penale (l’unica, invero, applicabile nel giudizio conclusosi davanti al Tribunale). Ha, infatti, ritenuto la mancanza di una prova, al di là di un ragionevole dubbio, nei termini di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., della responsabilità dell’accusato in ordine alla causazione del sinistro per non essere stata dimostrata l’efficacia causale esclusiva della sua condotta in ordine al suo verificarsi.
Il che si traduce nella sostanziale disapplicazione del disposto di cui al citato art. 41 cod. pen., del quale il giudice penale non poteva non tener conto, avendo omesso ogni verifica in ordine, non già al determinismo causale esclusivo dell’azione dell’accusato rispetto alla produzione dell’evento, irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità nella produzione del fatto da cui origina il danno, quanto piuttosto all’accertamento del valore assorbente del riconosciuto determinismo causale del comportamento colposo della vittima.
Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provvederà all’accertamento dell’illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni di quel giudizio (Sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Rv. 284530-01), demandandosi al predetto anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
