Segnaliamo l’ordinanza della Cassazione sezione 2 numero 46738 del 23 novembre 2023 che in tema di sospensione dell’esecuzione della condanna civile ha accolto l’istanza difensiva ed ha sospeso la pubblicazione della sentenza per il paventato pregiudizio derivante dalla pubblicazione della sentenza di condanna e, in particolare, con riguardo alla lesione della sfera giuridica del ricorrente (reputazione, onore ed immagine) che conseguirebbe all’indicazione degli effetti penali indicati in tale provvedimento, successivamente venuti meno per effetto della sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Fatto
Con sentenza del Tribunale del 28/01/2022, M.A. è stato condannato, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in ordine al delitto di ricettazione, nonché al risarcimento del danno, da quantificarsi innanzi al giudice civile, in favore della WI AG.
Il Tribunale ha disposto, ai sensi dell’art. 186 cod. pen., la pubblicazione della sentenza di condanna, a cura e spese dell’imputato, sul Corriere della Sera.
La Corte di appello, con sentenza del 12/05/2023 – in questa sede impugnata (con udienza fissata al 19/01/2024) – ha riformato la sentenza del Tribunale dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.
Decisione
La Suprema Corte premette che la difesa dell’imputato, con istanza del 12/09/2023, ha chiesto, ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen., la sospensione della pubblicazione della sentenza di condanna, in ragione: dell’erronea applicazione della legge penale, nonché degli artt. 27, comma 2, Cost., 6 CEDU e 48 CDFUE, in ordine alla pubblicazione della sentenza di condanna nonostante la riforma con formula di proscioglimento.
In difetto di una correlazione immediata e diretta tra danno non patrimoniale della parte civile e la pubblicazione della sentenza di condanna (difetto di motivazione); stante il periculum derivante per la sfera giuridica dell’imputato che potrebbe derivare dall’uso di una struttura lessicale evocativa della colpevolezza dello stesso sebbene in mancanza di condanna, con diffusione nella collettività nazionale del relativo stigma.
La cassazione rileva che l’istanza con riguardo alle argomentazioni spese in ordine al fumus non appare manifestamente infondata.
Considerato che neppure può escludersi il paventato pregiudizio derivante dalla pubblicazione della sentenza di condanna del Tribunale di Taranto e, in particolare, con riguardo alla lesione della sfera giuridica del ricorrente (reputazione, onore ed immagine) che conseguirebbe all’indicazione degli effetti penali indicati in tale provvedimento, successivamente venuti meno per effetto della sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Sospende, nelle more della decisione del ricorso di M.A., l’esecuzione della condanna civile pronunciata nei confronti dell’imputato, nei sensi precisati in motivazione.
