Memoria riassuntiva depositata dal PM in esito alla discussione: il difensore può replicare solo se contenga elementi di novità (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 47138/2023, udienza dell’11 novembre 2023, fermo restando il diritto di ciascuna parte e dei difensori di presentare al giudice memorie scritte ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il deposito da parte del pubblico ministero, all’esito della discussione conclusiva del dibattimento, di una memoria riassuntiva degli argomenti svolti nella sua requisitoria orale non legittima il difensore dell’imputato ad intervenire ulteriormente a titolo di replica, a meno che la succitata memoria non contenga elementi di novità rispetto a quelli presentati nel corso della discussione orale sui quali la difesa non abbia avuto modo di interloquire in precedenza (così Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 246913).