Competenza per territorio nel caso di reati connessi: la Cassazione risolve un conflitto di competenza (di Vincenzo Giglio)

Afferma Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 45948/2023, udienza dell’11 novembre 2023, che, nell’ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal PM, a meno che essa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782).

Rammenta inoltre, conformemente alle indicazioni delle Sezioni unite, che «In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391). Ma nel caso di specie, la contestazione ex art. 416 cod. pen. non rientra tra quelle indicate dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sicché non dà luogo alla citata deroga.

Entrambi i giudici in conflitto hanno fatto ricorso alla regola dell’art. 16 cod. proc. pen., che indica la competenza del giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, o in caso di pari gravità, il primo reato in ordine cronologico. Ad integrazione, si rammenta che, secondo l’autorevole insegnamento giurisprudenziale, «la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330).

Le divergenze tra i giudici in conflitto sono insorte nella individuazione del primo reato ex art. 648-bis cod. pen. (fattispecie di maggiore gravità tra tutte quelle in contestazione) di cui sia noto il luogo di consumazione, avendo il primo giudice di B. indicato per tale l’imputazione n. 69, che assume commesso a M. tra l’ottobre 2010 ed il marzo 2011.

Il giudice di M. ha contestato la correttezza di tale indicazione, escludendo che si tratti della prima ipotesi di riciclaggio e che sia stato commesso a M., risultando invece – a tenore dell’imputazione – commesso in luogo sconosciuto.

Secondo il giudice rimettente, il primo delitto in ordine di tempo di cui sia noto il luogo di consumazione è il riciclaggio contestato al capo n. 9, commesso in B., tra il 7 aprile 2010 e il 23 giugno 2011.

Va specificato che il primo riferimento cronologico attiene al luogo di consumazione del reato di furto presupposto, e l’altro al momento di accertamento dei fatti di riciclaggio.

Ulteriori delitti di riciclaggio rilevanti per la competenza sono quelli rubricati ai nn. 5 e 6, accertati sempre a B., con date iniziali riferite ai reati presupposti indicate nel 29 gennaio e nel 1° giugno 2011. Orbene, risulta corretta l’individuazione operata dal giudice di M., con la conseguenza che la competenza territoriale deve essere riconosciuta in favore dell’autorità giudiziaria di B., alla quale vanno trasmessi di atti.