Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 47376/2023, udienza del 3 ottobre 2023, ha ribadito che la causa soggettiva di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen. per chi abbia dichiarato il falso, essendovi costretto per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il testimone abbia dichiarato il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi dal testimoniare ed abbia rinunciato ad esercitare tale facoltà (Sez. U, 29/11/2007 n. 7208, dep. 2008, Genovese, Rv. 238383; Sez. 6, n. 42818 del 14/05/2013, Rv. 257147).
Va ribadito che il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare ex art. 199 cod. proc. pen., in quanto prossimo congiunto dell’imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare. E dunque con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone dettati dall’art. 198 cod. proc. pen., di tal che egli è tenuto a dichiarare il vero, essendo venute meno – in conseguenza della scelta di deporre effettuata dallo stesso interessato – le ragioni giustificanti la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto (esigenza di rispettare l’istinto difensivo, diretto o mediato, indotto dai vincoli di solidarietà familiare).
