Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 25772/2023 del 4 settembre 2023, ha precisato che, in tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già “ex ante” in astratto, in base al suo mansionario, bensì “ex post” in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle “leges artis” e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto.
Nella specie, il collegio di legittimità ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle “leges artis” applicabili al caso concreto.
Decisioni precedenti: nn. 37728 del 2022 Rv. 666682 – 01, 30999 del 2018 Rv. 651668 – 01, 22338 del 2014 Rv. 633059 – 01, 2334 del 2011 Rv. 616608 – 01.
