È una domanda che mi sono posto non solo io ma, nonostante sembri quasi retorica, ovviamente in altri termini giuridicamente presentabili, anche la quinta sezione penale della Corte di cassazione che, non riuscendo a trovare risposta univoca tra i diversi orientamenti ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione del dilemma.
Con ordinanza di rimessione del 11 aprile 2023 un collegio della predetta quinta sezione ha chiesto alle Sezioni unite se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
L’ordinanza de qua deriva da un annoso contrasto giurisprudenziale rispetto alla possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione determinato alla stregua dell’imputazione iniziale.
Secondo un orientamento, partendo dal presupposto che la contestazione della recidiva ha natura costitutiva, non è possibile una contestazione successiva al decorso del termine prescrizionale e, conseguentemnte, in tali casi il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Secondo un altro orientamento, si ritiene, al contrario, che la contestazione abbia natura solo ricognitiva e che, quindi, l’aumento per la recidiva possa incidere anche ai fini della prescrizione sebbene venga contestata per la prima volta dopo il decorso del relativo termine previsto per l’imputazione non aggravata, ma prima della sentenza.
Prima di analizzare la risposta fornita, per ora solo con un’informazione provvisoria diffusa all’esito dell’udienza del 28 settembre 2023 dal Supremo Consesso riunito a Sezioni unite (allegata alla fine del post), mi sembra interessante presentare la soluzione che un giudice monocratico del Tribunale di Roma ha fornito accogliendo la tesi prospettatagli nell’ormai lontano 2020.
Partendo dal presupposto che la recidiva ex art 99 c.p. è qualificabile come una circostanza aggravante con effetti sostanziali variamente pregiudizievoli per l’imputato e che di conseguenza la sua contestazione, per esplicare efficacia, deve avere natura recettizia, si è sostenuto che la contestazione della circostanza da cui dipende l’aumento del tempo della prescrizione dovesse avvenire prima che la prescrizione stessa fosse maturata.
Nel caso concreto, in un processo nel quale all’imputato era contestato il reato p. e p. dall’art 640 c.p. con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale ex art. 99 4 comm c.p. è stata eccepita l’intervenuta prescrizione del reato in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio era intervenuta successivamente al decorso della prescrizione ordinaria prevista per il reato contestato nella sua configurazione base.
In particolare, la contestazione era inerente ad una truffa commessa il 27 maggio 2011 per la quale il decreto di citazione diretta a giudizio, primo e unico atto interruttivo del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 160 c.p., è stato emesso in data 16 marzo 2018 successivamebte, quindi, allo spirare del termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p. in sei anni dalla data di consumazione del reato contestato.
Il Tribunale di Roma, aderendo al primo orientamento sopra indicato, ha accolto la richiesta difensiva, a cui si è associato anche il PM, ritenendo che nel caso di specie “pur essendo stata contestata all’imputato la recidiva reiterata e specifica infraquinquennale non può farsi luogo all’aumento di 2/3 del termine di prescrizione, in assenza di un atto interruttivo antecedente alla data di consumazione del tempo massimo necessario a far prescrivere il reato.
Ebbene, le Sezioni unite, con l’informazione provvisoria citata hanno raggiunto, sostanzialmente la stessa soluzione, rispondendo negativamente al quesito posto nel senso che la recidiva contestata successivamente al decorso ordinario della prescrizione non rileva ai fini della determinizione e, quindi, dell’aumento del tempo necesario per la prescrizione del reato.
In parole molto semplici, il reato è morto con il decorso della prescrizione ordinaria e non può in alcun modo risorgere con l’ausilio di una contestazione postuma.
Non appena disponibili pubblicheremo le motivazioni sottese alla soluzione provvisoriamente diramata dalle Sezioni unite.
