Quando gli arresti domiciliari non possono essere concessi nel luogo dove è stato commesso il delitto per il rischio di reiterazione?
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 46382 del 16 novembre 2023 ha esaminato la questione del diniego degli arresti domiciliari per inadeguatezza del luogo dove è stato commesso il delitto in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato, con riferimento alla adeguatezza esclusivamente della massima misura custodiale, ha ritenuto che l’importante quantitativo di stupefacente detenuto dal F. e le sue precarie condizioni economiche, unitamente al fatto che il delitto fosse stato commesso all’interno del suo appartamento, non consentissero l’applicazione degli arresti domiciliari.
Il formulato giudizio, però, omette qualsiasi valutazione circa lo stato di incensuratezza del F., pur rappresentato dal difensore, che in astratto può valere come presunzione relativa di minima pericolosità sociale (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Rv. 267956; Sez. 2, n. 4820 del 30/01/2013, Rv. 255679), ma in concreto deve essere superato valorizzando espressamente le modalità della condotta, ma anche la personalità dell’indagato che già l’ordinanza genetica, su questo profilo non richiamata, aveva delineato, riferendosi ai non contestati «pregiudizi legati agli stupefacenti e alla detenzione abusiva di materie esplodenti», senza però indicarli così da non offrire dati oggettivi idonei ad esprimere il rischio di recidiva.
Inoltre, anche ai fini della proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere, non basta per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari la pur significativa circostanza che il delitto sia stato consumato nel luogo in cui è stato commesso il delitto, ma è necessario indicare elementi di fatto da cui desumere che l’indagato si sottrarrà all’osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all’esecuzione della misura (sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Rv. 258832).
Quindi, in tema di misure cautelari personali, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio.
Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, desunta dalle scelte criminali dell’indagato, con riferimento al suo inserimento nel commercio di merce di illecita provenienza, e dalla sua perdurante latitanza, ritenuti sintomatici della propensione all’inosservanza delle prescrizioni della misura meno afflittiva, cassazione sezione 6 numero 53026/2017.
