Società sottoposte a sequestro di prevenzione: sono soggette ai poteri degli enti impositori e spetta all’amministratore giudiziario contestarne l’an e il quantum dinanzi al giudice tributario (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 5^, ordinanza n. 27215/2023 del 27 settembre 2023, ricorda che, in tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dall’art. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione della misura di prevenzione (Cass. Sez. 6 – 5, n. 3356/2022, Rv. 663761 – 02).

Il precedente ha chiarito che l’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha introdotto «un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva» (secondo la valutazione datane dal paragrafo 23 della circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E) e tale disposizione non comporta la sospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre solamente la “sospensione” del relativo pagamento in relazione ai crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca.

La sospensione dell’obbligo di versamento di cui all’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con la conseguente inesigibilità dei relativi crediti, mantiene, anche con riferimento ai tributi locali maturati dopo la misura di prevenzione e nella pendenza dell’amministrazione giudiziaria, la funzione di evitare che quest’ultima debba anticipare il versamento di somme che potrebbero successivamente risultare dovute piuttosto dal titolare dei beni che ne abbia riacquisito in ipotesi la disponibilità a seguito della revoca. 

Si determina, quindi, in pendenza di sequestro, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, la provvisorietà della situazione per la quale «il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi.

La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni» (vedasi la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello del 21 aprile 2021 n. 276).

La lettera dell’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (con il riferimento alla «vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca» ed alle «imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria») evidenzia univocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari, anteriori al sequestro preventivo. Per cui, nessuna incidenza può attribuirsi alla disposizione normativa in ordine alla conservazione o alla caducazione dell’atto impositivo, allorquando i relativi presupposti si riferiscano ad epoca anteriore all’adozione della misura di prevenzione. La S.C. ha accertato l’esistenza di un chiaro parallelismo tra il procedimento disciplinato dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 c.d. “Codice antimafia”), quello previsto dagli artt. 92 – 103 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) e quello  regolato dagli artt. 205 – 215 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (c. d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), le quali risultano tutte finalizzate ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di imprenditori o società per le ipotesi di sottoposizione a misura di prevenzione, di dichiarazione di fallimento o di dichiarazione di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme ed omogeneo.

Posta tale premessa, sulla questione se il sequestro degli immobili, con l’apertura del procedimento di prevenzione e la conseguente applicazione del procedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, sia compatibile con l’emissione dell’accertamento tributario in questione da parte del Comune, e quindi se tale atto impositivo fosse legittimo, come ha escluso il giudice di appello, che ne ha dichiarato la nullità, la S.C. ha applicato il consolidato principio espresso in materia di legge fallimentare, secondo cui la giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall’art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001 n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie (v. pronunce richiamate da Cass. Sez. 6 – 5, n. 3356/2022 cit.). 

Poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d’imposte, le quali restano devolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, l’accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito non richiede l’osservanza della disciplina speciale di cui agli artt. 92 ss. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, ma delle procedure previste dalle singole leggi d’imposta (Cass., Sez. V, 3 aprile 2006, n. 7791).  Così, l’accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla curatela fallimentare se è stato notificato al curatore e, pertanto, ove quest’ultimo voglia contestarne la fondatezza o l’ammontare della pretesa, ha l’onere di rimettere la questione all’esame del giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di riparto di giurisdizione (Cass., Sez. 6-1, 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass., Sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23576). L’insinuazione al passivo è, difatti, funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure di quelli di natura tributaria: anche se la misura del credito è accertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E ciò perché l’oggetto dell’accertamento del passivo concerne il diritto al concorso, anche se il giudizio sull’esistenza del credito, e sul suo modo di essere, non può che essere devoluto alla cognizione del giudice tributario (in termini: Cass., Sez. 5, 16 novembre 2020, n. 25897).  La cognizione del giudice fallimentare sui crediti tributari rimane, comunque, limitata all’accertamento dell’idoneità del titolo ed alla collocazione della pretesa fiscale all’interno del passivo concorsuale. Per cui, nel caso di contestazione sull’an o sul quantum della pretesa fiscale, l’ente impositore non può prescindere dalla precostituzione di un titolo idoneo dinanzi al giudice tributario per la successiva insinuazione al passivo concorsuale dinanzi al giudice fallimentare. 

Applicando tali principi analogicamente, quindi, in caso di soggezione a sequestro di prevenzione del patrimonio del contribuente, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dagli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione della misura di prevenzione

La S.C. ha evidenziato, altresì, che in questo specifico ambito, l’esigenza di una pronunzia definitiva del giudice tributario sul fondamento e/o sulla entità della pretesa impositiva è ancor più accentuata dalla previsione dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a tenore del quale la domanda di ammissione al passivo concorsuale per i crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro preventivo «non interrompe la prescrizione, né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato o il terzo intestatario dei beni».

Da quanto esposto deriva che l’adozione di una misura di prevenzione non inibisce l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’ente impositore e, per conseguenza, non esonera l’amministratore giudiziario della società prevenuta dall’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l’an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione. Pertanto, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pur sempre limitata – come per il giudice del fallimento – all’accertamento dell’idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell’ambito del passivo concorsuale.