Morte di un paziente causata congiuntamente da un errore medico e da una patologia ad esso non riferibile: l’obbligo risarcitorio del sanitario non comprende le conseguenze dannose imputabili alla patologia (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 26851/2023 del 19 settembre 2023, ha avuto ad oggetto un caso in la morte di un paziente era stata il frutto del concorso di una condotta umana colposa (errore medico) e di una causa naturale.

Il collegio di legittimità ha ritenuto che, in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall’errore medico, qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde “in toto” dell’evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.

Decisioni precedenti: nn. 28986 del 2019 Rv. 656174 – 01, 5737 del 2023 Rv. 666907 – 01, 13037 del 2023 Rv. 667589 – 01.