Presunzioni semplici: non è consentito ricorrervi allorché il fatto ignoto da accertare sia già stato oggetto di prova diretta (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 25635/2023 dell’1° settembre 2023, ha escluso che si possa ricorrere a presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., dal fatto noto uno ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di prova diretta.

Infatti, da un lato ciò esclude che il fatto possa considerarsi “ignoto” e, dall’altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l’obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni.

Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo.

Precedente conforme: n. 8814 del 2020 Rv. 657836 – 01.