Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 46099/2023, udienza camerale del 13 settembre 2023, ha chiarito che, nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio di verifica dei crediti regolato dall’art. 59, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e che tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell’estraneità dei diritti di credito all’attività illecita, ma anche attraverso l’attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all’accertamento dell’effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.
Ha inoltre chiarito che, nel predetto giudizio di verifica dei crediti ed a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non esiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che costoro, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
