Equa riparazione per durata irragionevole del processo: significato dell’espressione “decisione definitiva” da cui decorre il termine per proporre la domanda (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 27401/2023 del 26 settembre 2023, ha chiarito il significato da attribuire all’espressione “decisione definitiva” di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

Ha precisato a tal fine che, in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, quell’espressione è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente, sicché, ove si tratti di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell’art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall’impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.

Decisioni precedenti: nn. 8556 del 2023 Rv. 667504 – 01, 552 del 2017 Rv. 642555 – 01.