Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 24493/2023, udienza del 19 aprile 2023, ha operato una ricognizione sistematica del reato previsto dall’art. 30, L. 646/1982, a norma del quale “Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione“.
A tale norma precettiva, si unisce quella sanzionatoria contenuta nel successivo art. 31, che punisce l’omessa comunicazione.
L’obbligo di comunicazione è una misura preventiva patrimoniale ed include qualunque variazione patrimoniale significativa
Secondo l’orientamento prevalente e condivisibile, il suddetto obbligo di comunicazione «costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo-repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento. […] La funzione preventiva dell’istituto si realizza con una verifica sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tutte le variazioni, non solo nell’entità, ma anche nella composizione del patrimonio, cioè riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l’accertamento e la verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli elementi che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capitali disponibili e dei beni posseduti, in vista dell’accertamento e del controllo di tutte le operazioni di natura economico-finanziaria compiute dall’affiliato. Il controllo riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferiore all’ammontare di Euro 10.329,14) dell’assetto patrimoniale e non soltanto di quelle che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull’entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimonio, e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi» (Sez. 6, n. 31817 del 22/04/2009, Rv. 244404. Cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 14665 del 06/03/2019, Rv. 275552; Sez. 5, n. 41423 del 05/07/2018, Rv. 274492; Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, Rv. 251724).
Può richiamarsi, sul punto, anche Sez. 5, n. 8768 del 2323/01/2018, non massimata, secondo cui «l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio, ossia le alterazioni sia quantitative, sia qualitative della consistenza del complesso dei beni appartenenti al titolare, su cui si proietta la garanzia della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. È evidente che l’arricchimento patrimoniale riveniente dal versamento di una somma, ingente, a titolo di risarcimento dei danni (si presume in gran parte di natura non patrimoniali) conseguenti alla morte di uno stretto congiunto in sinistro stradale rientra a pieno titolo nella categoria, a nulla rilevando che essa non sia la conseguenza di un’operazione economica o speculativa. L’attribuzione in questione ha una natura ripristinatoria e restitutoria per tantundem del pregiudizio subito, ma realizza una effettiva modifica della consistenza patrimoniale. A nulla rileva il regime fiscale favorevole a cui il risarcimento dei danni è sottoposto dalla legislazione vigente, che, se non considera reddito l’afflusso di denaro conseguente, non può neutralizzarne l’oggettiva natura di incremento patrimoniale».
Indirizzo interpretativo contrapposto
Il ricorrente richiama un’isolata pronuncia di segno contrario, che ha testualmente affermato: «oggetto di contestazione sono le somme ricavate dall’imputato a titolo di canone di affitto di terreni di sua proprietà, considerate come fruttificazione del suo patrimonio immobiliare. Ritiene la Corte che – a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare del bene che fa ingresso nel patrimonio del condannato per mafia – non ogni elemento positivo che entra a far parte di detto patrimonio costituisce variazione patrimoniale rilevante ai fini della comunicazione. Essa, invero, si individua in quegli incrementi – che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto – la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali – o assunzione di corrispondenti obblighi – da parte del condannato. Non rientrano, quindi, tra le variazioni patrimoniali le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, quindi, rispetto alle quali questi non ha impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi – in relazione ai quali si giustificano le verifiche che la norma incriminatrice intende assicurare, imponendo gli obblighi di comunicazione. Ne consegue che l’importo degli affitti in questione – o il credito relativo -, non essendo acquisizioni conseguenti all’impiego di fonti patrimoniali in capo al condannato, non erano soggette alla comunicazione, la cui omissione è sanzionata dalla norma incriminatrice in questione» (Sez. 6, n. 17691 del 14/04/2016, non massimata).
Le variazioni finanziarie in questione, a detta della difesa, non avrebbero dunque potuto essere oggetto dell’obbligo di comunicazione, in quanto sicuramente derivante da una fonte lecita.
Natura del reato
Nel riaffermare la correttezza dell’orientamento maggioritario, può dunque muoversi dalla natura del delitto in questione: si tratta di un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi, nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale, sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione e di pericolo presunto, essendo l’evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore soglia (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, Rv. 264162).
La norma incriminatrice, dunque, sanziona l’inottemperanza a una misura di prevenzione di natura patrimoniale, funzionale a un monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, anteposto a quello svolto con le misure, anch’esse patrimoniali, di carattere preventivo e repressivo integrate dal sequestro e dalla confisca (cfr. Sez. 5, n. 40338/2011, cit.).
Scopo del reato
Lo scopo è quello di permettere, per il decennio successivo agli eventi giuridici presupposti dal reato, l’esercizio di un controllo patrimoniale quanto più penetrante e analitico possibile nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose, onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall’eventuale svolgimento di attività illecite.
Massima inclusività dell’obbligo di comunicazione
Occorre quindi concludere, per quanto qui rileva, che, a tutela dell’ordine pubblico e onde garantire che la Polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza di ogni variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale, l’obbligo di comunicazione imposto dall’art. 30, L. n. 646/1982 abbia per oggetto tutte le variazioni che intervengano nella composizione e consistenza del patrimonio del soggetto pericoloso, in rapporto al pericolo di illiceità delle sue fonti patrimoniali (Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010, Rv. 247842; Sez. 1, n. 12433 del 17/02/2009, Rv. 243486. Cfr. anche Corte cost., sentenza n. 99 del 08/02/2017, secondo cui «nel sistema congegnato dal legislatore con gli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, al contrario di quanto ha sostenuto il giudice rimettente, la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt’altro che priva di offensività»).
Non possono essere esclusi incrementi patrimoniali di importo complessivamente superiore alla soglia normativamente prevista, sulla base di valutazioni soggettive in merito alla loro natura e provenienza.
Un simile filtro preliminare rispetto agli obblighi informativi, non previsto dalla chiara lettera della legge (che parla di “variazioni” sic et simpliciter, senza limitarsi agli incrementi e senza ulteriori precisazioni di sorta), risulterebbe potenzialmente ostativo rispetto al doveroso monitoraggio costante e alle conseguenti eventuali verifiche, non solo formali, degli organi competenti dirette ad accertare compiutamente ogni elemento, così da prevenire in concreto il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite.
Il motivo è dunque infondato.
