Cassazione penale, sezione feriale, sentenza n. 45223/2023, (a questo link per il commento di TF) ha affermato che in caso di giudizio per furto aggravato ex articolo 625, comma 1, numero 2 cp, allorquando sia decorso il termine previsto dall’articolo 85, comma primo, del decreto legislativo 150/22 senza che la persona offesa abbia presentato querela, il pubblico ministero, prima della declaratoria di improcedibilità per mancanza di condizione di procedibilità, può modificare l’imputazione e procedere alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio.
La contestazione suppletiva di un’aggravante non prevista dal decreto che dispone il giudizio sarebbe infatti, ad avviso del collegio feriale, espressione del potere-dovere del PM di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, cui non osta, in ipotesi, l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti.
Con dieci sentenze del 3 ottobre 2023 (identificate dalla numerazione compresa tra 44157 e 44166) la quarta sezione penale della Suprema Corte ha – consapevolmente – preso le distanze dal principio di diritto affermato dalla sezione feriale.
Ad avviso dei giudici della quarta penale, infatti, l’accertato difetto – originario o sopravvenuto – di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l’obbligo in capo al giudice, ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., di dichiarare l’immediata improcedibilità dell’azione penale.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità assolve ad una duplice funzione: la prima è quella di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere) la seconda, non meno pregnante è quella di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato.
L’art. 129 cpp rappresenta, sul versante processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale (così SS.UU. 27 febbraio 2002 n. 17179, Rv. 221403).
Tale declaratoria imposta come immediata, è ispirata al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, presidiata dall’art. 111 Cost., della ragionevole durata del procedimento penale.
I giudici della quarta sezione hanno precisato che il principio di diritto – che prende le distanze da quello espresso dalla sezione feriale – trova conforto in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (allo stato è nota solo la notizia di decisione, v. informazione provvisoria n. 13/2023) che hanno dato risposta negativa al seguente quesito “Se ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato”.
Se ne riparlerà.
