Concorso di minori nel reato e concorrente maggiorenne: può esserci differenza tra strumentalizzazione e partecipazione del minore al fatto? (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 44610/2023 ha stabilito che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che contempla il caso in cui il concorrente maggiorenne abbia determinato il minore a commettere il reato, è configurabile anche nell’eventualità in cui il primo, per lo stato di vulnerabilità del minore, si sia avvalso, in qualsiasi forma, del suo apporto o lo abbia utilizzato per l’esecuzione del reato.

La Suprema Corte sottolinea che il ricorso della difesa tende a una rielaborazione delle valutazioni sul concorso dei minori.

Invero, la motivazione della corte di merito spiega in modo lineare la condotta di partecipazione mediante l’utilizzo attivo dei due minori per prendere contatti con gli acquirenti a cui poi consegnare la sostanza stupefacente.

Gli argomenti difensivi, al riguardo, sono imperniati sul ruolo svolto dai minori di mere vedette o esecutori solo strumentalizzati dall’imputato ma non concorrenti nel reato.

La cassazione ritiene che tale argomento, volto a evidenziare una differenza tra strumentalizzazione e partecipazione del minore al fatto, non riesce ad andare oltre l’artificio retorico di escludere dal concorso di persone minori utilizzati da un soggetto maggiorenne nella prassi organizzativa dell’esecuzione del reato (funzione di vedetta, appostamenti, riferire contatti con i clienti). Atteso che l’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia “determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto“, ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte ad opera dell’art. 11, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, di “essersi comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella commissione di un delitto“, si configura la circostanza aggravante dell’art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen., in caso di concorso con soggetti di minore età qualsiasi forma di utilizzo nell’esecuzione anche soltanto di una frazione della condotta, di soggetti vulnerabili che in ragione della loro età, possono avere una minore consapevolezza del disvalore sociale del contributo causale, psicologico o esecutivo dato all’esecuzione del reato.

Sulla stessa linea si legga Sez. 4, n. 9 44896 del 25/09/2018, Rv. 274270-02 in tema di stupefacenti, con riguardo alla circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che richiama l’art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen.