Avvocato: attenzione ad autenticare firme a distanza (di Riccardo Radi)

La Cassazione ricorda a noi avvocati che abbiamo il potere certificativo sull’autografia della sottoscrizione e non anche dell’apposizione in presenza ma non sempre è legittimo autenticare firme a distanza.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 46394 depositata il 16 novembre 2023 è tornata ad occuparsi del potere certificativo attribuito all’avvocata/o che ha ad oggetto esclusivamente l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione in presenza concentrando l’attenzione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato quando si ha la consapevolezza della falsità della firma apposta a distanza.

La cassazione ha stabilito che il reato previsto dall’articolo 481 c.p. è integrato non dalla consapevolezza della falsità della sottoscrizione, ma dalla consapevolezza della falsa attestazione della autenticità della firma.

La Suprema Corte evidenzia che il ricorrente, sulla premessa che il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di avvocato abbia a oggetto esclusivamente la autografia della firma e non anche l’apposizione in presenza della medesima, si concentra sulla mancata dimostrazione della consapevolezza della falsità della sottoscrizione del mandato difensivo da parte dell’avvocato A. nel momento in cui l’imputato ne certificò, invece, l’autenticità.

Ora, va in primo luogo chiarito che la Corte territoriale non ha ritenuto integrato il reato perché l’imputato avrebbe attestato l’apposizione in sua presenza della firma risultata apocrifa, bensì si è correttamente orientata nel senso di ritenere che compito del difensore è esclusivamente quello di certificare l’autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo, essendo pacifico che il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto, appunto, esclusivamente, l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione in presenza della medesima. (cfr. Cass. pen., sez. V, ud. 22 marzo 2022- dep. 27 aprile 2022, n. 16214 n.m.).

Il fatto materiale contestato e ritenuto dai giudici di merito è, dunque, quello tipizzato dalla norma.

Ciò posto, non colgono nel segno le critiche riguardanti la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Il Giudice di appello ha, infatti, svolto un’accurata indagine finalizzata alla verifica dell’eventuale errore in cui poteva essere incorso l’imputato al momento dell’autenticazione della firma del P, circa il fatto che fosse stato proprio quest’ultimo ad apporla realmente.

Invero, quella dell’autenticazione “differita” è prassi tutt’altro che inusuale e comunque non illecita, come già ricordato, fermo restando, per l’appunto, che il professionista legale, nell’esercizio del suo potere attestativo, sia certo dell’identità del sottoscrittore.

Certezza che, come accennato, la Corte di merito, con adeguata argomentazione, non ha ravvisato, escludendo che l’imputato possa averla, invece, coltivata sulla base di un’erronea convinzione.

Errore che, anche qualora dovuto a negligenza, sarebbe comunque idoneo ad escludere il dolo del reato, anche nella sua forma eventuale.

Invece, il giudice a quo, nella ritenuta irrilevanza di conoscere chi abbia materialmente vergato la firma, ha correttamente valutato – e va sottolineato – che il reato è integrato non dalla consapevolezza della falsità della sottoscrizione, ma dalla consapevolezza della falsa attestazione della autenticità della firma, sul rilievo che il ricorrente era ben consapevole che la p.o. fosse del tutto all’oscuro della vicenda che aveva dato luogo al contenzioso civile, e finanche della instaurazione di quest’ultimo.

La Corte territoriale, in particolare, ha tratto, da una pluralità di elementi fattuali, la prova che la firma non potesse essere stata apposta dal P., e, che, pertanto, altrettanto falsamente l’imputato ne avesse attestato l’autenticità.