Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 713/2023, udienza del 20 settembre 2022, ha ad oggetto un caso in cui i candidati all’accesso a facoltà universitarie hanno risposto alle domande del questionario loro posto ricevendo informazioni dall’esterno.
Riassunzione dell’iter giudiziario
…La fattispecie incriminatrice contestata
Ai ricorrenti è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925 che punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno la condotta di colui che, fra l’altro, “in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico […] presenti come propri dissertazioni, studi pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri”.
Nel caso di specie, la corrispondenza fra la condotta che viene imputata a due ricorrenti, per come delineata nella rubrica elevata a carico dei medesimi, e la ipotesi criminosa descritta nella norma precettiva non è frutto di una interpretazione (rectius: applicazione) analogica di quest’ultima ma è il corretto e legittimo risultato della ermeneusi normativa svolta in sede di merito.
…I fatti accertati
È opportuno, in termini di necessaria e giustificata stringatezza espositiva, rievocare, onde meglio comprendere la specificità della presente vicenda, taluni aspetti di fatto che hanno condotto alla adozione della sentenza impugnata e del suo precedente di primo grado.
A seguito di indagini di polizia giudiziaria era stata, originariamente, contestata ad uno degli imputati in sede di merito (la cui specifica posizione ora non interessa) una complessa imputazione che riguardava, principalmente, la promozione e la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione volti a falsare, attraverso la trasmissione a mezzo telefoni cellulari ai candidati delle corrette risposte, articolate da soggetti terzi rispetto alla prova di selezione, da dare al questionario sottoposto a ciascun candidato, i risultati delle prove di selezione per l’ammissione a determinate facoltà universitarie per le quali è previsto il cosiddetto “numero programmato”; mentre agli altri imputati (si tratta di decine di persone fra le guaii sono compresi gli attuali ricorrenti) era stata contestata, con varie modalità esecutive, l’attività diretta, appunto, a falsare, giovandosi di ciò, i risultati delle prove di ammissione ai predetti corsi di laurea; in particolare a [uno dei ricorrenti] era stata originariamente contestata, sotto la rubrica della truffa aggravata, l’acquisizione, tramite artifici e raggiri, dell’ingiusto profitto consistente nella conoscenza, attraverso comunicazioni con l’esterno, delle giuste risposte da dare ai quesiti ministeriali a lui sottoposti nel corso delle prove di ammissione, tenutesi nei giorni [segue la data], ai corsi di laurea di [segue la facoltà] presso la Università [segue la sede] e di [segue la facoltà] presso quella di [segue la sede], con conseguente danno a carico sia degli altri candidati che della struttura universitaria che aveva organizzato lo svolgimento delle prove; analoghe le imputazioni mosse a [altri due ricorrenti].
…La sentenza di primo grado
In primo grado il tribunale, esclusa la sussistenza di un’associazione per delinquere, ha, per quanto ora interessa, dettagliatamente illustrato il meccanismo volto a falsare i risultati delle più volte richiamate prove di ammissione ad alcune delle facoltà universitarie a “numero programmato”, provvedendo, quindi, previa derubricazione della condotta ascritta, fra l’altro, agli odierni ricorrenti in quella prevista e punita dall’art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, a dichiarare la loro penale responsabilità ed a condannarli, riconosciute a ciascuno di essi le circostanze attenuanti generiche, alla pena, peraltro condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituite parti civili.
…La sentenza d’appello
Con la sentenza emessa a seguito del gravame interposto dagli imputati condannati, ferme restando le valutazioni di merito operate dal giudice di primo grado, la cui decisione costituisce, pertanto, un corpo unico sotto l’aspetto motivazionale con quella pronunziata dal giudice di appello, la Corte territoriale ha dichiarato la intervenuta prescrizione dei reati contestati, eliminando, pertanto, le condanne penali e confermato la sentenza del giudice di primo grado.
Quanto alle modalità operative attraverso le quali si sarebbe realizzata la condotta delittuosa, è emerso che le stesse sarebbero consistite nell’avere reso possibile – attraverso l’attività di un soggetto che, per la sua qualifica, era a conoscenza del contenuto dei quesiti sottoposti ai candidati nel corso della prove di ammissione alle ricordate facoltà universitarie — che le corrette risposte a tali quesiti fossero veicolate, tramite l’utilizzo di telefoni cellulari, a determinati candidati, fra i quali gli odierni ricorrenti, i quali le avrebbero, pertanto, utilizzate o, comunque, potute utilizzare nella redazione dei propri elaborati, senza dovere attingere alla propria scienza.
Motivi della decisione
…Esclusione della ricorrenza di un’interpretazione analogica in malam partem
Tanto osservato, va, a questo punto, ricordato che la previsione normativa che si assume essere stata violata dai ricorrenti, sia pure anche nella forma tentata, consiste nella “presentazione come propri” in occasione di “esami (…) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altri grado o titolo scolastico o accademico” di “dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri”.
Ritengono i ricorrenti che l’applicazione di tale disciplina alle fattispecie loro contestate sia inammissibile in quanto frutto di una interpretazione analogica in malam partem del dettato normativo; operazione che, come tale, è, sulla base di molteplici profili, vietata nella materia penale. Costituisce, in effetti, patrimonio elementare di ogni sapienza giuridica, oltre che fattore fondante di una moderna civiltà giuridica in materia sanzionatoria, il rilievo secondo il quale lo strumento di riempimento delle lacune legislative offerto dal ricorso alla “applicazione analogica” in malam partem è inibito in relazione alle norme penali incriminatrici (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 luglio 2021, n. 25676; idem Sezione V penale, 27 settembre 2018, n. 42521); è altrettanto pacifico che si debba ricorrere all’analogia – che piuttosto che strumento della ermeneutica giuridica è mezzo, eccezionale, di nomopoiesi, essendo destinato al colmare le lacune dell’ordinamento, di tal che appare contraddittorio attribuire ad esso una funzione interpretativa, posto che esso entra in giuoco proprio laddove non vi è disposizione suscettibile di essere applicata e, quindi, previamente interpretata – allorché la disciplina di una determinata figura giuridica presenti delle lacune, incolmabili con gli altri ordinari strumenti posti a disposizione dell’interprete, di tal che, onde dirimere una determinata controversia, ovviamente anche in sede non strettamente giudiziaria, (l’analogia è, infatti, strumento la cui attualità applicativa sorge, si direbbe, esclusivamente nella pratica giuridica, atteso che in sede meramente teoretica il rilevamento di lacune nell’ordinamento non è fattore che presenti problemi da risolvere), si deve ricorrere alla disciplina positiva di altra figura giuridica che, per avere profili – funzionali o strutturali – prossimi a quella in questione, si presta a consentirne, attraverso il travaso di una parte del suo meccanismo applicativo, la funzionalità quanto all’aspetto, diversamente, lacunoso e, pertanto, inutilizzabile della disciplina dell’istituto in discorso.
È evidente che un tale meccanismo, laddove applicato al diritto penale precettivo, può comportare la estensione in malam partem di fattispecie che, altrimenti, per effetto della lacuna legislativa, sarebbero situate al di fuori del fuoco della norma incriminatrice.
Cosa che, per motivi facilmente intuibili – riconducibili quanto meno alla necessità che l’inserimento di una determinata condotta nel novero di quelle penalmente rilevanti, acciocché la sua violazione costituisca consapevole espressione di un atteggiamento antidoveroso dell’individuo agente, debba essere preesistente rispetto alla violazione stessa – ripugna alla comune coscienza giuridica ed è, pertanto, come accennato, sotto più profili espressamente vietato.
A tale riguardo si richiama il dettato di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale, in tal modo, costituendo un insuperabile ostacolo all’utilizzo dello strumento della analogia in materia penale (ostacolo, per altro, ribadito, sebbene non con la stessa forza didascalica, ma con pari efficacia sia a livello codicistico dall’art. 1 cod. pen, ove si legge che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, sia a livello di Carta costituzionale, ove si rifletta, tenuto conto anche della ricordata funzione nomopoietica della analogia, che il divieto in questione è, di fatto, espressione del primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall’art. 25, cpv., della Costituzione) prevede che “le leggi penali (..) non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati”.
Ma va in realtà escluso che nella presente fattispecie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di applicazione normativa analogica; ed invero – anche a non volere rilevare che l’istituto dianzi illustrato presuppone un rapporto dialettico fra due distinte discipline normative, di tal che l’una presenti delle lacune che possano essere colmate attraverso il ricorso ad altra, diversa ma analoga, disciplina, mentre in questo caso, secondo la prospettazione delle concludenti difese, avremmo, semmai, un rapporto fra condotte, l’una, quella posta in essere dagli attuali ricorrenti, per la quale il legislatore non ha previsto alcuna disciplina precettiva (non vietandone in altre parole la realizzazione), e l’altra descritta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, in termini non coincidenti con la precedente, di tal che, a seguire la tesi delle difese, invece che di violazione del divieto di applicazione analogica in materia penale, dovrebbe, piuttosto, parlarsi di vera e propria estraneità della fattispecie concreta a quella descritta dai legislatore come penalmente rilevante – si osserva che, in realtà, nella fattispecie ora in scrutinio la condotta posta in essere dai soggetti imputati rientra pienamente nel focus di quella astrattamente descritta dal legislatore nella disposizione che si assume essere stata violata.
Infatti, appare indubitabile che la prova che i prevenuti erano tenuti a sostenere onde accedere alla iscrizione alle facoltà universitarie a “numero programmato” rientra a pieno titolo nell’ambito degli “esami (…) prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di ogni (…) titolo scolastico o accademico” atteso che il positivo superamento di essa costituisce il “titolo”, cioè la condizione abilitante, per ottenere la successiva iscrizione al corso di laurea in questione (corso di laurea che consente, sulla base della comune accezione dei termini lessicali, l’adito all’Accademia). Risulta irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, il fatto che, poi, il soggetto agente abbia o meno utilizzato detto “titolo” onde ottenere la iscrizione al corso in questione (diversamente intendere sarebbe come pretendere che, ai fini del perfezionamento del reato in caso di conseguimento indebito di una qualifica abilitante all’esercizio di una professione, sia poi necessario che il soggetto si iscriva al relativo Albo professionale o, addirittura, che eserciti effettivamente la professione in questione). Appare, per altro verso, pienamente calzante rispetto alla condotta incriminata di chi “presenta come propri (…) lavori che siano opera di altri”, l’operato di chi, ricevendo da terze persone la soluzione da dare ai quesiti a lui sottoposti in sede di esame, faccia passare per proprie risposte le riposte da lui date, dovendosi ritenere, in base ad una interpretazione estensiva (consistente nella riconduzione del significato di una determinata espressione normativa alla sua più ampia potata logico-semantica) del lemma “lavori”, che il fare passare per propria una attività dell’altrui ingegno comporti l’utilizzo di “lavori” – intesi questi come ogni sorta di “elaborati” frutto di un qualche impegno – altrui.
E che, diversamente dalla analogia, l’interpretazione estensiva, la quale non amplia ma discopre intieramente il contenuto della norma, sia pratica ermeneutica consentita, laddove non si tratti di leggi eccezionali o derogatorie, anche nella materia penale è approdo cui la Cassazione è razionalmente giunta sulla base di argomenti che tuttora si condividono pienamente (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 settembre 2018, n. 39517; Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2014, n. 2856; Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2009, n. 39078; ma già Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 1980, n. 2230).
Sulla base di quanto fin qui esaminato – e considerato che la realizzazione degli atti prodromici alla realizzazione dei reati in questione ben integra, per come diffusamente descritto nella sentenza di primo grado, senza che ciò sa stato efficacemente contestato in sede di gravame, gli estremi delle condotte idonee e dirette in modo non equivoco alla commissione dei reati in rubrica laddove gli stessi non si siano, come avvenuto in diverse occasioni fra quelle in questione, perfezionati – non può sicuramente dirsi che la Corte territoriale abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che inibiscono nella materia penale incriminatrice l’uso dello strumento della analogia, posto che, stante la assenza di lacune normative riferibili alla disposizione precettiva la cui violazione è stata contestata ai ricorrenti, tale strumento non è effettivamente entrato in giuoco in relazione alla rilevazione della, astratta, rilevanza penale delle condotte poste in essere dai ricorrenti ora in scrutinio.
