Rigetto dell’istanza di revoca di una misura cautelare: legittimo l’appello anche se non preceduto da una richiesta di riesame (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 45647/2023, udienza del 18 ottobre 2023, ha riconosciuto l’ammissibilità dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale anche in assenza di una pregressa richiesta di riesame.

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018 Cc. (dep. 11/10/2018), Edil Noemi, Rv. 274092 — 01).

In realtà, la sentenza Edil Noemi si colloca nella scia di Sez. U. n. 11 del 08/07/1994, Buffa, (Rv. 198211) – che avevano escluso che la precedente proposizione di un’istanza di revoca determini una preclusione rispetto all’istanza di riesame che, dunque, non può essere ritenuta inammissibile solo perché proposta successivamente alla richiesta di revoca – e di Sez. U., n. 29952 del 24/5/2004, Romagnoli, Rv. 228117, che ha ribadito il principio con riguardo alle misure cautelari reali ed escluso che la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale precluda la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti.

Nel riprendere le argomentazioni già svolte dalle Sezioni Unite ‘Buffa’ e ‘Romagnoli’, il Supremo Consesso, con la sentenza ‘Edil Noemi’ ha escluso che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale determini un effetto preclusivo rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, ed ha pertanto, ritenuto ammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, muovendo dall’analisi della differenza strutturale tra il riesame – attivabile entro termini temporali ristretti anche senza esporre specifiche censure ed al fine di sollecitare la mera verifica del percorso valutativo svolto dal primo giudice – e l’appello cautelare, retto, invece, dal principio strettamente devolutivo, diversità strutturale delle due impugnazioni che non consente di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, “stante le diverse caratteristiche del negozio processuale abdicativo, di carattere sopravvenuto ed esplicito e, dunque, né antecedente né tacito.

Ad avviso della Corte, dunque, la mancata proposizione del riesame può essere letta quale rinuncia alla sollecitazione del controllo d’ufficio del provvedimento cautelare, sostanziale e formale, da parte del tribunale preposto. Tale effetto, tuttavia, anche alla luce della lettura del principio di stabilità delle decisioni cautelari adottata dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 11, del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 e, successivamente, Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908), non involge le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento.

In continuità con le Sezioni Unite Buffa, il Supremo Consesso ha nuovamente escluso la configurabilità nel processo penale dell’istituto dell’acquiescenza, nel caso di specie legata alla mancata proposizione del riesame, che, peraltro, renderebbe asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate e consentito al pubblico ministero, in capo al quale permane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima della sua applicazione.” (Sez. Un. Edil Noemi, par. 4).

Posto, allora, che il diritto vivente si è definitivamente orientato nel senso della non ravvisabilità di una preclusione, derivante dalla mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, l’appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, e, conseguentemente, il ricorso per cassazione con cui si impugni il provvedimento che si pronuncia su un siffatto appello.