Misure cautelari reali e rispetto del principio di proporzionalità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 45647/2023, udienza del 18 ottobre 2023, si è soffermata sul cosiddetto test di proporzionalità del sequestro del corpo di reato.

Il collegio ha ricordato che, in plurime occasioni, le Sezioni unite, pronunciandosi sul tema dell’onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l’importanza, nella valutazione dell’an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione (Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri), valendo detti principi anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 – 02).

In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. Regno Unito), giacché il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania).

Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità.

Con la sentenza sul “caso Ilva”, si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del […] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013).

Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un’istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un’estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo, in difetto di un nesso diretto di causalità dall’illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l’impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto – ove possibile.