Avvocati precari: una proposta di legge per tutelarli (di Riccardo Radi)

Segnaliamo la proposta, sottoscritta dalla deputata Chiara Gribaudo del PD, di modifica all’articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato (il testo in allegato al post).

Nella Relazione di accompagnamento alla proposta di legge numero 735 pubblicata il 16 novembre 2023 sul sito della Camera dei deputati si legge: “La situazione odierna degli studi legali è fatta di avvocati titolari degli studi, denominabili domini, e di avvocati che di questi sono di fatto dipendenti i quali, per compensi molto più bassi, a volte ridotti a poche centinaia di euro al mese, lavorano senza tutele o come collaboratori con partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tale situazione maschera, in realtà, l’occultamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Infatti in questi rapporti possono essere facilmente individuati tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza presuntivi della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, il dominus. Se però, da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di subordinazione, dall’altro, naturalmente, non c’è un contratto e molto spesso nemmeno un’adeguata retribuzione.

In Francia sono definiti avvocati “sans papier”.

In Italia forse la definizione migliore è proprio quella di precari, perché da un momento all’altro il rapporto di lavoro, che di fatto è un rapporto di lavoro subordinato, può cessare per qualsiasi motivo, anche senza preavviso e, sempre da un momento all’altro, questi lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro, senza diritti e senza garanzie, con la quasi impossibilità di riconvertirsi o di reinventarsi, specialmente a quaranta o cinquanta anni.

Per assurdo, negli studi legali questa dinamica è stata consentita e addirittura favorita proprio dalla citata legge n. 247 del 2012 che, all’articolo 18, comma 1, lettera d), prevedendo l’incompatibilità dell’esercizio della professione «con qualsiasi attività di lavoro subordinato», ha di fatto impedito la contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali, da un lato, hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato a un normale impiegato ma, dall’altro, hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro.

Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché di fatto sono dipendenti di altri avvocati ma non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per loro, nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti, come ad esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti e i consulenti del lavoro, ognuno dei quali può essere assunto come dipendente da un altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

La presente proposta di legge ha dunque l’obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l’articolo 19 della citata legge n. 247 del 2012 e introducendo un’ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall’articolo 18 della medesima legge.

Si prevede infatti di far decadere l’incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all’attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati.

Si aprirebbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del nuovo rapporto di lavoro.

Sul punto si segnala l’esistenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti è appunto subordinata all’eliminazione dell’anzidetta incompatibilità.

La presente proposta di legge innescherebbe altri effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita dell’IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati nonché razionalizzare le modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiari lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa.

Non è obiettivo della proposta di legge obbligare alcun avvocato a essere dipendente.

Al contrario, la sua approvazione indirizzerebbe le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi”.

Questi gli intenti ma cosa diranno le nostre rappresentanze ed associazioni?