Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 46044/2023, udienza del 31 ottobre 2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità di un’istanza di rescissione del giudicato.
Ripercorriamo adesso la vicenda giudiziaria sottostante con le stesse parole della sentenza.
Sono ovviamente omessi tutti i riferimenti nominativi e territoriali.
La decisione impugnata
Con ordinanza del 30 settembre 2022 la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, presentata dal difensore di OV in ordine alla sentenza di condanna, emessa dal Tribunale il 5 marzo 2014.
Ricorso per cassazione
Avverso la suindicata ordinanza il difensore di OV ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per essersi il procedimento dinanzi al Tribunale svolto senza che l’imputato ne fosse a conoscenza e fossero rispettate le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della conoscenza del procedimento penale da parte dell’imputato.
Nonostante fosse latitante, l’imputato era stato dichiarato libero contumace e il Tribunale aveva provveduto a notificare l’estratto contumaciale al difensore di ufficio, ritenendo erroneamente che da quel momento l’imputato dovesse ritenersi messo validamente a conoscenza del procedimento a suo carico.
Inoltre, già l’atto di appello presentato il 28 gennaio 2022, ovvero quasi 8 anni di distanza dalla sentenza di primo grado, doveva essere qualificato come richiesta di rimessione in termini ovvero di rescissione del giudicato.
In applicazione delle regole della contumacia, non potrebbe ritenersi perfezionata l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato neanche alla data del 30 dicembre 2021, richiamata nell’ordinanza impugnata, e, quindi, dovrebbe ritenersi permanente la possibilità del medesimo di fare richiesta di essere rimesso nelle condizioni di vedere celebrato un nuovo processo.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure proposte.
Giova premettere che questa Corte, con la sentenza del 3 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da O.V. avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’appello presentato dal medesimo O.V. contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale il 5 marzo 2014.
Nella menzionata precedente sentenza, questa Corte ha affermato che il collegio di appello aveva preliminarmente rilevato che la firmataria dell’atto di appello, avv. P., si era qualificata difensore dell’appellante “giusta nomina fatta dal detenuto presso la Casa circondariale …” ma che tale nomina non risultava versata in atti, non essendo così possibile comprendere se riguardasse il presente o altro procedimento, atteso che l’appellante era gravato anche da altre pendenze.
Questa Corte ha, quindi, rilevato che a tale rilievo nulla aveva opposto la difesa del ricorrente, sicché già questo rendeva inammissibile l’impugnazione per violazione del disposto degli artt. 571 e 591, lett. a) cod. proc. pen., in quanto proposta da soggetto non legittimato.
Nella precedente sentenza di questa Corte si è rilevato, inoltre, che a tale preliminare rilievo occorreva aggiungere che quel che in realtà la difesa lamentava (ribadito anche fra le righe dei motivi aggiunti) è che il ricorrente non aveva mai avuto cognizione del procedimento a suo carico, “con la conseguenza, però, che avrebbe dovuto proporre istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625-ter (disciplina previgente) o 629-bis (disciplina attuale) cod. proc. pen., personalmente o a mezzo difensore munito di procura speciale (art. 625- ter, comma 2, abrogato o art. 629-bis, comma 2), in tal caso risaltando ancor più la mancanza di legittimazione del difensore che lo assiste nella presente procedura“.
Dalla lettura della sentenza, come sopra riportata, emerge evidente che la precedente impugnazione non poteva essere qualificata come istanza di rescissione e, ad ogni modo, che il difensore era carente di legittimazione.
Deve poi rilevarsi che la Corte di appello, con l’ordinanza del 30 settembre 2022, nel disattendere la richiesta di rescissione, ha evidenziato che l’imputato, nella relativa richiesta, aveva dichiarato che, appena avuta conoscenza del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale, il giorno del suo arresto, avvenuto il 30 dicembre 2021, immediatamente, nei termini di legge, aveva interposto atto di appello alla suddetta sentenza per il tramite del difensore.
Secondo la Corte di appello, dunque, con tali affermazioni il difensore aveva attestato che O.V. era a conoscenza del processo il 30 dicembre 2021, così che la richiesta di rimessione in termini o di rescissione del giudicato doveva essere presentata entro 30 giorni da tale data mentre è stata spedita a mezzo posta il 15 settembre 2022 e, quindi, tardivamente.
Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono a ogni rilievo censorio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Il commento
Lo sfortunato O.V. ha incassato nell’ordine: a) la sentenza di condanna ad opera del Tribunale; b) la dichiarazione di inammissibilità dell’appello avverso tale sentenza; c) la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso avverso la decisione sub b); d) la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato; e) la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso avverso la decisione sub d).
Questa sequenza di esiti negativi, stando alla motivazione della sentenza in commento, non è dipesa da congiunture astrali sfavorevoli ma da una parallela sequenza di errori ed omissioni, dettagliati come segue:
- l’appello è stato dichiarato inammissibile avendo la Corte territoriale rilevato che la nomina del difensore che lo aveva sottoscritto, che questi aveva affermato essere stata fatta in carcere, non risultava versata in atti e non c’era neanche modo di comprendere, data la pluralità di pendenze a carico di O.V., a quale di esse in ipotesi si riferisse;
- il conseguente ricorso per cassazione era stato ugualmente dichiarato inammissibile perché il difensore nulla aveva opposto al rilievo della Corte territoriale sicché risultava insuperabile il suo difetto di legittimazione; come non bastasse, il ricorso era sostanzialmente fondato sull’ipotesi che O.V. non avesse mai avuto cognizione del procedimento a suo carico il che avrebbe richiesto la proposizione di un’istanza di rescissione del giudicato e dunque un atto che avrebbe dovuto essere presentato personalmente dall’interessato o dal difensore purché munito di procura speciale; nessuna di queste alternative era stata seguita sicché, anche per questa via, il difensore era privo di legittimazione;
- la successiva istanza di rescissione sottoscritta da O.V. e indirizzata alla Corte territoriale era stata disattesa perché l’interessato vi aveva dichiarato di avere avuto conoscenza della condanna inflittagli dal Tribunale il giorno del suo arresto, avvenuto il 30 dicembre 2021; la Corte aveva pertanto osservato che la richiesta di rimessione in termini o di rescissione del giudicato avrebbe dovuto essere presentata entro i 30 giorni successivi ma così non era stato posto che l’istanza era stata in realtà spedita per posta il 15 settembre 2022, dunque ben oltre il termine previsto.
Al collegio di legittimità della sesta sezione penale è bastato prendere atto di questo complesso di dati di fatto per giustificare l’ennesima dichiarazione di inammissibilità.
Un esito inevitabile, dunque, che impone di riflettere sulle conseguenze nefaste degli errori difensivi sulla sorte degli imputati.
O.V. ha perso progressivamente una dopo l’altra le sue chances di contrapporsi alla condanna di primo grado e così è stato perché il professionista al quale si è affidato non è stato all’altezza del suo compito.
