Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 46195/2023, udienza dell’11 luglio 2023, l’utilizzabilità delle riprese della videosorveglianza realizzate dalla polizia giudiziaria è pacificamente riconosciuta senza che via necessità di un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria allorché abbiano riguardato un luogo diverso dal domicilio privato (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Rv. 282164 – 01 e, più diffusamente, sui problemi delle riprese dei comportamenti comunicativi e non comunicativi, Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279067-01).
Secondo la giurisprudenza, le videoregistrazioni, aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi, disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (si veda, Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Rv. 273000, proprio in un caso di immagini captate nell’atrio di una ASL ove era posto l’orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato).
In tutti questi casi, la tutela della riservatezza è recessiva rispetto alle esigenze dell’accertamento penale (Sez. 2, n. 28367 del 21/04/2017, Rv. 270362-01).
