Cancelleria che omette di trasmettere in Cassazione gli atti indicati nel ricorso: è colpa del difensore che non ha controllato e comunque si può procedere lo stesso se non sono indispensabili (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32093/2023, udienza del 4 aprile 2023, sollecitata da un’eccezione preliminare con cui la difesa lamentava la mancata trasmissione in Cassazione di atti indicati nel ricorso, ha affrontato la questione dell’obbligo di autosufficienza del ricorso e dell’incidenza a tal fine della previsione contenuta nell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

La decisione della Corte di cassazione

…La violazione dell’art. 165-bis non comporta alcuna nullità

L’incompleta trasmissione degli atti indicati in calce al ricorso non integra alcun profilo di nullità, né tantomeno giustifica l’esigenza di un rinvio dell’udienza al fine di sollecitare l’acquisizione degli atti mancanti.

Occorre evidenziare in proposito che l’art. 165-bis disp. att. c.p.p., introdotto dal d. lgs. n. 11/2018 e rubricato “adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione“, prevede al comma due che “nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione“.

…La disposizione ha una mera valenza regolamentare e serve ad assicurare il rispetto del principio di autosufficienza

Si tratta di una disposizione di tipo regolamentare che non è assistita da alcuna sanzione, per cui, stante il principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p., deve innanzitutto escludersi che la mancata trasmissione degli atti da parte della Corte di appello alla Corte Suprema integri un’ipotesi di nullità.

Allo stesso modo, non può affermarsi che l’omessa o incompleta trasmissione degli atti specificamente richiamati nel ricorso per cassazione valga a giustificare la necessità di un rinvio dell’udienza di legittimità, al fine di colmare l’eventuale lacuna documentale ravvisata, a meno che non se ne ravvisi l’assoluta necessità.

L’indicazione degli atti prevista dall’art. 165 bis disp. att. c.p.p., infatti, è funzionale ad assicurare il

rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, allegazione che, in forza della nuova previsione, è materialmente devoluta, per evidenti

esigenze pratiche, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

…Onere del ricorrente di indicare in ricorso gli atti da allegare

Ciò presuppone che l’indicazione degli atti da allegare sia chiara e precisa, avendo la Cassazione affermato al riguardo (cfr. sez. II, n. 35164 dell’8 maggio 2019, Rv. 276432) che resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso.

…Inesistenza di un obbligo di rinvio dell’udienza ove gli atti non allegati dalla cancelleria del giudice a quo non siano indispensabili per la decisione

Ora, nella vicenda in esame, deve riconoscersi che gli atti da allegare al ricorso erano stati compiutamente indicati, per cui, sotto tale profilo, il principio di autosufficienza del ricorso deve ritenersi rispettato, non potendo ricadere sulla difesa eventuali disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario a quo.

Ciò non comporta, tuttavia, che il collegio fosse tenuto a rinviare l’udienza per consentire l’integrazione degli atti mancanti, posto che le allegazioni richieste riguardavano atti non indispensabili ai fini della decisione sulle censure difensive articolate nel ricorso, risultando a tal fine sufficiente il materiale disponibile.

A ciò deve poi aggiungersi che, su un piano più generale, l’omessa trasmissione degli atti da parte del giudice dell’impugnazione non impedisce che la Corte di cassazione sia messa in condizione di ricevere tempestivamente gli atti ritenuti utili ai fini dell’esplicitazione delle doglianze sollevate, dovendosi considerare, da un lato, che lo stesso art. 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2 lascia salva l’evenienza che copia degli atti specificamente indicati sia già contenuta negli atti trasmessi, dall’altro che il difensore, nelle more della celebrazione dell’udienza dinanzi alla Corte di cassazione, può tempestivamente verificare la completezza del fascicolo processuale e, in parte, l’avvenuta trasmissione da parte del giudice dell’impugnazione degli atti indicati specificamente in calce al ricorso.

…Autonomo onere di diligenza del difensore riguardo all’effettiva allegazione degli atti indicati nel ricorso ed alla loro trasmissione a cura della cancelleria

In definitiva, pur nella vigenza dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p. e pur nella permanenza dei doveri incombenti sull’ufficio giudiziario, resta in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al giudice di legittimità.

Nel caso di specie, oltre a ribadirsi che la mancata trasmissione non ha riguardato atti essenziali, deve osservarsi che in ogni caso la segnalazione difensiva è risultata tardiva, in quanto avvenuta solo a ridosso dell’udienza, e senza che dalla difesa sia stata curata preventivamente l’allegazione degli atti risultati mancanti.

…Esito

Ne consegue che l’eccezione preliminare della difesa non risulta fondata.

Commento

Bisogna avere ben chiari alcuni punti quando si parla di autosufficienza: si tratta di un onere di esclusiva creazione giurisprudenziale; gli è estranea qualsiasi funzione di garanzia, anzi ne è l’antitesi, poiché, introducendo una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, nega a ricorsi perfettamente legittimi la chance di essere presi in considerazione ed eventualmente accolti.

Era lecito attendersi che qualcosa potesse cambiare dopo l’introduzione del più volte citato art. 165-bis ed in particolare del suo secondo comma, anch’esso sopra trascritto.

Sembrerebbe una disposizione di piana comprensione: se il ricorrente per cassazione deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e indica a tal fine specifici atti del processo, la cancelleria del giudice la cui decisione è impugnata è tenuta a verificare se tra gli atti trasmessi alla Suprema Corte vi siano quelli indicati dal ricorrente medesimo; ove ne accerti la mancanza, è tenuta a reperirli e inserirli in un fascicolo da allegare al ricorso; se gli atti in questione mancassero, la cancelleria deve attestare la circostanza.

In altri termini: il ricorrente indica gli atti, la cancelleria li procura e li trasmette.

Ma non c’è nessuno come la Corte di cassazione che riesca a complicare le cose semplici.

Si legge infatti in Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 21801/2021, che “Quando viene invocato in atto che contiene un elemento di prova, il principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso“.

Lo stesso principio è ribadito da Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 21576/2021, secondo la quale “Sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione“.

Infine, e in questo caso previo un confronto con il citato art. 165-bis, Cassazione penale, Sez. 7^, sentenza n. 1122/2020, precisa che “Quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della “autosufficienza del ricorso” deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto. Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti “specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice” è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso. È così sempre necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla Cancelleria […]. Ciò non è stato fatto dal ricorrente, né alla Corte può essere demandata la ricerca e l’interpretazione della prova dichiarativa così evocata, ovvero – per altro verso – l’allegazione in blocco della trascrizione degli atti processuali, postulandone la lettura da parte della Suprema Corte“.

Serve precisare che nel caso di specie il ricorso era fondato su un unico motivo con cui erano dedotti congiuntamente i vizi di violazione di legge e di travisamento di una singola prova dichiarativa, più precisamente la deposizione di una teste.

Dalla motivazione della sentenza citata si ricava inoltre che il ricorrente aveva riportato nell’atto di impugnazione lo stralcio della deposizione che riteneva significativo ai fini della dimostrazione del travisamento.

Non pare proprio che la cancelleria interessata dovesse compiere alcuna attività identificativa riguardo all’atto cui il ricorso era riferito, nessuna incertezza essendo possibile al riguardo.

Ciò nondimeno, è stato ugualmente attivato il meccanismo di trasmissione alla settima sezione e il collegio ad quem, anziché restituire gli atti al presidente della Corte, ha ravvisato l’inammissibilità rimproverando al ricorrente di non avere indicato specificamente alla cancelleria l’atto da allegare al ricorso o, in alternativa, di non averne trascritto integralmente il contenuto nel ricorso stesso.

Alla Corte non si può chiedere infatti di cercare e interpretare essa stessa la prova evocata né si può immaginare di cavarsi d’impaccio allegando tutti gli atti processuali e pretendendone la lettura.

La sentenza commentata in questo post è un’altra tappa del percorso di svuotamento dell’art. 165-bis, comma 2, funzionale a nient’altro che al consolidamento della discrezionalità del giudice di legittimità.

Si comincia privando di qualunque prescrittività il precetto legislativo con la conseguenza di sgravare le cancellerie dei giudici a quibus da qualunque responsabilità omissiva.

Si prosegue aggravando il quantum di diligenza addossato al difensore e addossandogli – a costui sì – le eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata trasmissione degli atti ad opera della cancelleria.

Si conclude trionfalmente attribuendo alla Corte di cassazione il potere di decidere anche in assenza degli atti non trasmessi ove la stessa Corte li giudichi non indispensabili.

Questo è e questo si racconta.