Udienza predibattimentale ex art. 554-bis cpp: davvero non consentito il contraddittorio tra le parti? (di Riccardo Radi)

Al tribunale di Roma niente parola alle parti per contraddire sulla richiesta di rinvio a giudizio a seguito di citazione diretta a giudizio.

Nel tribunale capitolino le prime applicazioni del nuovo articolo 554-bis cpp creano situazioni singolari per l’interpretazione di alcuni giudici che ritengono di trovare sostegno sul dato letterale della norma per impedire alle parti (pubblico ministero, parte civile eventualmente costituita e difensore dell’imputato) di contraddire e illustrare le proprie posizioni in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio.

La questione è, secondo i giudicanti, la mancata previsione nella nuova udienza predibattimentale ex articoli 554-bis e seguenti del cpp di un segmento di contraddittorio in cui il giudice dopo gli accertamenti previsti in ordine alla regolare costituzione delle parti e le questioni indicate dall’articolo 491 comma 1 e 2 cpp e formulazione dell’imputazione, dà la parola alle parti, affinché discutano e illustrino le proprie conclusioni, come invece previsto per la fase della discussione in udienza preliminare dall’art. 421 c.p.p.

In quest’ottica, è singolare che l’impianto del nuovo art. 554-ter c.p.p., disciplinando l’accesso ai riti alternativi al comma secondo, individui un termine atipico per l’esercizio della facoltà, collocandolo non nella fase immediatamente successiva all’esaurimento degli accertamenti di cui all’art. 484 c.p.p. né in quella delineata dall’art. 491 c.p.p., bensì in un imprecisato arco temporale antecedente all’emanazione della sentenza di non luogo a procedere: “L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1”.

Secondo alcuni giudici è una scelta del legislatore che è determinata dalla mancata previsione nella nuova udienza predibattimentale di un segmento di contraddittorio in cui il giudice dà la parola alle parti, affinché discutano e illustrino le proprie conclusioni, come invece previsto per la fase della discussione in udienza preliminare dall’art. 421 c.p.p.

Quindi l’interpretazione letterale delle norme adottata da alcuni giudicanti porterebbe all’estrema conseguenza di immaginare una decisione meramente cartolare da parte del giudice del predibattimento, il quale assumerebbe le proprie determinazioni sulla base del solo studio del fascicolo del P.M. (trasmessogli ai sensi del riformato art. 553 c.p.p.), senza dover ascoltare le parti presenti in udienza.

Ed è quello che è accaduto avanti al giudice monocratico della sezione 5 del Tribunale di Roma all’udienza del 6 novembre 2023 dove un collega non più giovane che chiedeva di discutere in ordine al rinvio a giudizio al diniego della parola da parte del giudice ha esclamato: “Ma che ci sono venuto a fare in udienza allora?”.

Questa interpretazione appare in contrasto con lo spirito della norma e gli intenti dei lavori preparatori della Riforma Cartabia che ipotizzavano una udienza utile ad evitare inutili dibattimenti.

Segnaliamo l’interpretazione che viene data e che deve essere osteggiata decisamente perché preclude alle parti costituite la possibilità di argomentare le proprie tesi e gli elementi idonei per sostenere, il pubblico ministero la probabilità di condanna all’esito del dibattimento, e al difensore di sottolineare circostanze e fatti per un immediato proscioglimento dell’imputato in quanto “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna” come indicato dall’art. 554 ter comma 1..

Altrimenti, l’udienza predibattimentale non sarà altro che una udienza cartolare e di mero smistamento di cui non sentiamo decisamente il bisogno.