Segnaliamo ai lettori l’ordinanza del 20 settembre 2023 del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di D. B. e A. B., imputati di rapina impropria.
Il Tribunale in ordine al trattamento sanzionatorio – che, ricordiamo, prevede una pena da cinque anni a dieci e la multa da 927 euro a 2.500 – ritiene rilevante sottoporre alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione di una diminuente quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Nel caso esaminato si discute del prelevamento dagli scaffali di un supermercato di tre baguettes, una scatoletta di tonno ed uno spazzolino da denti.
L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: Codice penale, art. 628, secondo comma, pubblicata sulla (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.46 del 15-11-2023).
Fatto
Gli odierni imputati sono stati tratti in arresto il … per il reato di rapina impropria: dopo aver prelevato vari generi alimentari dagli scaffali del supermercato …, in particolare, si sono avvicinati alle casse dove sono stati fermati, prima di superarle, da uno degli addetti alla sicurezza che li aveva osservati apprendere i beni (alcune baguettes, uno spazzolino da denti ed una scatoletta di tonno) e riporli nelle tasche, nonché dal responsabile del punto vendita che, insieme al sorvegliante, aveva intimato loro di restituire la merce che non avevano presentato per il pagamento. A.B. a quel punto iniziò a minacciare e a spintonare il sorvegliante e il responsabile, costringendo l’addetto alla sorveglianza ad arretrare, per poi, unitamente al complice, guadagnare l’uscita.
Dispositivo
Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2 c.p., nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
