La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46061/2023 depositata il 15 novembre 2023 ha ricordato che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
La Suprema Corte ha premesso da tempo risalente ha ammesso (Sez. 3, sentenza n. 5924 del 18/03/1983, Rv. 159613) ai fini della configurazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p., nel concetto di “danno grave alla persona”, in armonia con quanto stabilito dall’art. 2 della Costituzione, possano farsi rientrare anche alcune situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica dell’agente, ovvero che, ancor più in generale, attentano alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale di esso, tra le quali ben possono rientrare anche quelle connesse all’esigenza di ottenere un alloggio, ovvero di soddisfare uno dei bisogni primari della persona, nel rispetto dei principi costituzionali che riguardano i diritti fondamentali della persona umana.
Tale interpretazione estensiva del concetto di “danno grave alla persona”, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone, tuttavia, una attenta e penetrante indagine, diretta a circoscrivere la sfera di azione della causa di giustificazione ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità della condotta antigiuridica e della inevitabilità del pericolo, tenuto anche conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.
La giurisprudenza più recente precisa che l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, sentenza n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Rv. 251800): ne deriva che l’abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative (cassazione sezione 2, sentenza numero 48538/2022, cassazione sezione 2, sentenza n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520).
In applicazione del principio, la causa di giustificazione in questione è stata configurata in relazione all’occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l’imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l’amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna (Sez. 2, sentenza n. 24290 del 19/03/2003, Rv. 225447).
Inoltre, è stata annullata con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’IACP senza in alcun modo prendere in esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di necessità (Sez. 2, sentenza n. 35580 del 27/06/2007, Rv. 237305).
Naturalmente, quanto all’onere probatorio, anche per questa causa di giustificazione vale la regola dettata in generale dall’art. 530, comma 3, c.p.p., a norma del quale, se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ovvero vi è dubbio sull’esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione: l’imputato è, pertanto, gravato da un mero onere di allegazione, soddisfatto il quale, l’onere della prova “negativa” quanto alla configurabilità della causa di giustificazione (la cui configurabilità sia stata specificamente allegata dall’imputato) incombe, secondo i principi generali, sulla pubblica accusa.
Quindi, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen.
Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l’impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio che occupavano in precedenza, cassazione sezione 2 sentenza numero 35024/2023.
