Lottizzazione abusiva e confisca senza condanna (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42235/2023 ha ribadito la validità del “pieno accertamento” in tema di lottizzazione abusiva e confisca.

La Suprema Corte ha stabilito che in caso di lottizzazione abusiva, la confisca D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, comma 2, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta a fronte di intervenuta prescrizione del reato, anche nel caso in cui lo svolgimento dell’attività istruttoria, pur se necessitato dall’esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia comunque determinato un “pieno accertamento del fatto“, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso (Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, Rv. 282833 – 01).

Quanto sopra, in particolare, ben si coordina con quanto affermato dalla decisione, a Sezioni unite, che ha affermato come la confisca di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1, non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.

Nella specie, inoltre, il giudizio svolto nei confronti degli attuali ricorrenti non si è arrestato nel corso del dibattimento di primo grado, anche perché si era in presenza di un processo cumulativo, essendo proseguito infatti il processo per il delitto di violazione di sigilli.

Ed allora, a maggior ragione, nessuno dei ricorrenti può dolersi del fatto che il processo non siasi arrestato ex art. 129 c.p.p. con riferimento al reato contravvenzionale sub a), posto che è già stato affermato dalla cassazione che, nel caso di procedimento cumulativo, la confisca “urbanistica” può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva dell’illecito lottizzatorio determinata dalla prescrizione, purché ne sia accertato, nel contraddittorio delle parti, l’elemento oggettivo e soggettivo nel prosieguo dell’istruttoria dibattimentale svolta per gli altri reati, ove non sia stato richiesto il proscioglimento fondato sulla maturazione dei termini di prescrizione (Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Rv. 281728 – 01).

E, nel caso sottoposto all’esame – né tantomeno è stato dedotto da alcuno dei ricorrenti – che nel corso del giudizio di primo grado fosse stato chiesto l’immediato proscioglimento fondato sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato lottizzatorio, essendo intervenuta tale richiesta solo all’esito del giudizio, peraltro in via subordinata da parte di tutte le difese (come risulta dalla stessa sentenza di primo grado, in cui tutti gli allora imputati – ad eccezione della difesa di F.G., che aveva chiesto una derubricazione del reato sub a) nella contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), con conseguente declaratoria di proscioglimento per prescrizione – avevano chiesto in via principale l’adozione di una pronuncia assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, a comprova che gli elementi istruttori acquisiti fossero idonei a consentire al giudice di primo grado un accertamento nel merito, giustificando nell’ottica difensiva un proscioglimento quantomeno per difetto dell’elemento psicologico.