La cosiddetta proprietà transitiva della continuazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43880/2022, udienza del 9 settembre 2022, ricorda che per consolidata giurisprudenza (Sez. 1^, n. 48580 del 17/10/2017, Rv. 271550-01, in motivazione; Sez. 1^, n. 16235 del 30/03/2010, Rv. 247482-01, in motivazione), l’identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati.

La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l’essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva).