Difensore sostituto: rimane in carica per un tempo corrispondente alla durata dell’impedimento del sostituito (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 33830/2023, udienza del 15 giugno 2023, chiarisce che il difensore nominato, a norma dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia o d’ufficio non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri, ai sensi dell’art. 102 del codice di rito, fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente (per un’applicazione del principio, v. di recente, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282938 – 01)

Sin da Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398 – 01, la giurisprudenza si è interrogata sull’ulteriore problema concernente la durata della sostituzione e ne ha tratto la conclusione, nel silenzio della legge, che essa è correlata funzionalmente alla durata dell’impedimento considerato.

Ne discende che, in mancanza di esplicite regole di commisurazione o di calcolo, si ricava, comunque, il principio, che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio previste nel comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen., la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve.

Questa è la ragione per la quale si ha riguardo, quanto alla legittimazione ad impugnare, al difensore presente all’udienza nella quale sia stata lettura del dispositivo.