Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 30581/2023, depositata il 3 novembre 2023, ribadisce l’indirizzo interpretativo di legittimità per il quale la commissione di estinzione anticipata di un finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (precedenti Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352).
Da ciò deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo dell’erogazione del credito e, dunque, dell’applicazione della disciplina in tema di usura, così come delineata dall’art. 644 cod. pen.
