La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 44886 depositata il 7 novembre 2023 ha ricordato che in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa.
Nel caso esaminato la sentenza è affetta da violazione di legge, perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita “con una spazzola che l’imputata aveva in mano durante la lite” – con le conseguenti lesioni contestate nell’imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra – ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe “tra quelli elencati nell’art. 585 c.p.”.
Né può essere condivisa l’assimilazione, adombrata nelle argomentazioni della sentenza impugnata a sostegno della pronuncia liberatoria, tra il concetto di ‘arma” di cui all’art. 585 comma 2 n. 2) cod. pen. e quello di “oggetto atto ad offendere”, il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 4 comma 2, seconda parte, L. n. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere “giustificato” quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in parte motiva Cass. sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv.261017).
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, per armi vanno intese non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie, ovvero gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato l’uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l’art.585 c.p., comma 2, n. 2 cod. pen.
È fuori dubbio che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell’art. 339, comma primo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona e come tali siano stati impiegati, anche se solo per minacciare (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006 Ud., dep. 15/01/2007, Rv. 235776 — 01, sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713; sez.5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132; sez.5, n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174).
