Dimenticare un minore in carcere oltre la scadenza dei termini custodiali? È un fatto scarsamente rilevante (di Vincenzo Giglio)

Massima tratta dall’ordinanza n. 33/2022 (RG n. 110/2020) della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM)

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del giudice dei minori che non rileva che i termini custodiali sono scaduti avuto riguardo all’unicità dell’episodio nella carriera del magistrato e alla mancata risonanza dello stesso nell’ambiente giudiziario, circostanze idonee a determinare una mancata compromissione dell’immagine del magistrato potendosi l’esimente della scarsa rilevanza del fatto applicarsi a tutti gli illeciti disciplinari“.

Commento

La decisione della Sezione disciplinare consegue al riconoscimento dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis dell’Ordinamento disciplinare dei magistrati a norma del quale “L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza“.

La disposizione in parola risulta dunque applicabile, come in effetti sottolineato nella massima, a qualsiasi illecito disciplinare, fatti salvi i casi per i quali l’irrogazione della sanzione è obbligatoria.

Di più: l’assenza di qualunque indicatore anche solo di massima che indirizzi l’interprete nell’individuazione dei parametri ai quali ancorare la scarsa rilevanza consente una discrezionalità così elevata da poter facilmente trasmodare nell’arbitrio.

La portata negativa del deficit descrittivo si avverte soprattutto allorché si tratti di individuare gli effetti della condotta oggetto dell’azione disciplinare e di selezionare gli ambiti entro i quali misurarli.

Il caso preso in esame si presta perfettamente a dimostrare la correttezza delle premesse appena tracciate.

La condotta presa in considerazione è indiscutibile nella sua oggettività: un giudice dei minori non si accorge dell’avvenuta scadenza dei termini custodiali di un individuo sottoposto a misura restrittiva della libertà e la sua dimenticanza comporta un allungamento indebito di quei termini.

Ci sono dunque un’omissione, una negligenza e un effetto negativo.

La Sezione disciplinare li avvolge tutti nella cornice della scarsa rilevanza sulla base di plurimi parametri: l’unicità della pecca nella vita professionale dell’incolpato, la mancata risonanza dell’episodio nell’ambiente giudiziario e la conseguente assenza di compromissione dell’immagine del magistrato.

Risulta chiaro a questo punto che l’unico ambito preso in considerazione è quello proprio dell’amministrazione della giustizia e che l’unico riflesso valorizzato è quello dell’immagine dell’incolpato all’interno di tale ambito.

C’è qualcosa che stride tuttavia: è stato completamente dimenticato il riflesso che la negligenza del giudice dei minori ha provocato nel suo diretto destinatario, cioè il minore dimenticato, nella sua cerchia familiare, in colui o coloro che lo hanno rappresentato e difeso.

In altri termini: si privilegia l’ambiente di appartenenza dell’incolpato – che, verosimilmente, molto comprende e molto perdona – e si dimenticano le persone che hanno sofferto gli effetti negativi diretti e indiretti della colpa.

Ed ancora: perché mai l’unicità dell’episodio dovrebbe assurgere al rango di esimente e non piuttosto, come sembrerebbe più corretto anche in una prospettiva sistematica, a quello di diminuente, nel senso di influire sul tipo e sulla durata della sanzione in ipotesi irrogabile?

Sono domande destinate a rimanere senza risposta.

E tuttavia, anche per questo, è difficile non pensare ad una giustizia disciplinare domestica e castale.