Diffamazione e impugnazione della parte civile in caso di riconoscimento dell’esimente della provocazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 44886 depositata il 13 novembre 2023 ha ricordato che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l’esimente di cui all’art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all’azione civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen.

La Suprema Corte ha sottolineato che sussiste l’interesse in caso di proscioglimento ai sensi dell’articolo 599, comma secondo, Cp in quanto la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell’autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l’illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.