Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 35160/2022, udienza dell’1° luglio 2022, l’audizione di due persone in un’unica verbalizzazione potrebbe, al più, dare luogo ad una ipotesi di inattendibilità ma non di nullità.
In tal senso può inoltre invocarsi il consolidato orientamento secondo cui l’inosservanza del divieto per il testimone di assistere all’esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest’ultima da parte del giudice (cfr., Sez. 5, sentenza n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 21/02/2014), Rv. 259036 – 01; Sez. 6, sentenza n. 21784 del 10/03/2010, Rv. 247107 – 01; Sez. 4, sentenza n. 10103 del 15/01/2007, Rv. 236100 – 01; Sez. 4, sentenza n. 49491 del 29/10/2003, Rv. 226726 – 01).
