La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45083 depositata il 9 novembre 2023 ha ricordato che nell’ambito di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all’acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, ovvero comunque l’omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente e acquisibile, integrano una nullità di ordine generale che però è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova.
Fatto
Il legale del ricorrente, durante l’udienza preliminare del 22 luglio 2021, ha presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all’escussione di uno degli operanti «contestualmente alla proiezione del video nella fase di riferimento».
La richiesta è stata ammessa «per come formulata dalla difesa», ma durante l’escussione non si è proceduto a visionare il filmato, senza eccezioni di sorta.
Decisione
La Suprema Corte rileva che correttamente, la Corte di appello ha sottolineato la tardività dell’eccezione di nullità contenuta nel motivo di gravame, richiamando la giurisprudenza per cui, nell’ambito di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all’acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, ovvero comunque l’omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente e acquisibile, integrano una nullità di ordine generale che però è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Rv. 274718; Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, Rv. 247291).
La Corte territoriale, infatti, dato atto che il Tribunale dichiarò “la chiusura della istruzione e aperta la discussione delle parti, senza alcuna osservazione da parte di queste ultime”, ha ritenuto che “non avere ribadito l’eccezione ed aver dato corso, senza alcuna contestazione, alla discussione, ha comportato acquiescenza”.
Così opinando, il giudice di appello si è attenuto al principio più volte espresso dalla Suprema Corte secondo il quale, in tema di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all’assunzione di una delle prove richieste, reputandola superflua, dà luogo ad una nullità di carattere generale che, però, resta sanata se ricorrono le condizioni di cui all’art. 183 cod. proc. pen.; dunque nel giudizio abbreviato integra una nullità d’ordine generale l’omessa acquisizione della prova cui sia stata condizionata la richiesta del rito, poi ammesso, ma tale nullità deve ritenersi sanata ove, come nel caso di specie, la fase dell’assunzione delle prove venga chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, Rv. 247291; Sez. 5, n. 37551 del 25/06/2008, Rv. 241953; Sez. 5, n. 6772 del 12/12/2005, dep. 2006, Rv. 233977; più di recente, v. Sez. 2, n. 3312 del 15/6/2017, dep. 2018; Sez. 5, n. 32944 del 19/05/2015; Sez. 4, n. 41373 del 7/2/2013, non massimate).
Quindi, avvocati, ricordiamo che una volta preso atto che il Tribunale disattenda la richiesta di assunzione di una prova in un giudizio abbreviato condizionato e dichiari la chiusura della istruzione e l’apertura della discussione, la difesa deve eccepire immediatamente la nullità (di ordine generale ma non assoluta) altrimenti si decade dal diritto di farla valere.
