Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 20877/2023, udienza del 21 marzo 2023, chiarisce che l’eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell’errore materiale (Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Rv. 253630).
Né può ritenersi fondata la tesi del ricorrente secondo cui tale principio non dovrebbe potersi applicare al presente caso nel quale la sentenza suscettibile di correzione è stata pronunciata in sede di appello, con la conseguenza che non vi sarebbero state altre «fasi di cognizione» nelle quali chiedere la correzione, dovendosi ritenere quella davanti alla Corte di cassazione una fase non assimilabile a quella di «cognizione».
Il principio, in realtà, per come si desume anche dalla casistica di legittimità, deve essere inteso nel senso che la difformità deve essere oggetto di specifica deduzione nel corso del procedimento fino al momento in cui la sentenza della quale si eccepisce il vizio relativo alla difformità tra dispositivo e motivazione non sia passata in giudicato.
In senso coerente all’orientamento citato, si segnala anche il principio affermato da Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 258141 secondo cui «l’eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all’esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale».
Nella fase esecutiva, la richiesta di correzione dell’errore materiale relativa al contrasto tra dispositivo e motivazione, secondo l’opzione interpretativa alla quale si presta adesione in questa sede, non può essere fatta valere. Ciò in ragione del fatto che il vizio dedotto non sempre comporta una mera constatazione, potendo, invece, implicare un’attività valutativa non suscettibile di essere compiuta in sede esecutiva.
A tale proposito, si evidenzia che all’orientamento, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale sempre il dispositivo in quanto lo stesso costituisce l’atto con cui si esprime la volontà della legge nel caso concreto assolvendo, invece, la motivazione ad una funzione meramente esplicativa, se ne contrappone un altro secondo cui «nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Rv. 283516 e molte altre conformi precedenti). Proprio il riferimento alla predetta norma implica che quanto, nel caso concreto, fatto valere davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere rilevato prima del passaggio in giudicato della sentenza.
