L’incensuratezza non garantisce le attenuanti generiche (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 45161 depositata il 9 novembre 2023 ha ricordato che l’incensuratezza dell’imputato non è più idonea da sola a giustificarne la concessione delle attenuanti generiche, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

La Suprema Corte rimarca che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv. 245241; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Ed è stato affermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l’irrilevanza della mera incensuratezza ed anzi rimarcando un elemento di preponderante rilievo ostativo, e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell’imputato, e, cioè, le modalità del fatto e la reiterazione delle condotte (abitualità nel ricorso a mezzi di evasione di non modesta rilevanza, profilo dell’importo delle imposte evase).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).