La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 45183 depositata il 9 novembre 2023 ha esaminato la questione relativa alla validità di un ricorso per cassazione mancante di una pagina.
La Suprema Corte premette che il ricorso per cassazione manca di una pagina che risulta mancante anche nell’originale del ricorso acquisito agli atti del fascicolo di ufficio, il quale non contiene cartelle allegate.
Precisato che costituisce onere di diligenza della parte difesa depositare il ricorso per cassazione completo e verificare che le copie trasmesse al giudice dell’impugnazione riproducano l’atto (completo) nella sua interezza, ritiene la Suprema Corte che l’incompletezza dell’atto di impugnazione, non superabile attingendo al ricorso in originale presentato dal ricorrente avverso la sentenza impugnata, non rende, per la mancanza di una specifica sanzione processuale in proposito e in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (utile per inutile non vitiatur), il ricorso nullo, restando l’atto valido quanto alle parti in cui risultano chiaramente esposti i motivi di gravame, ma esonera la Corte di cassazione dall’esame di eventuali doglianze che fossero state articolate nelle pagine mancanti, come naturale prosecuzione di un motivo o come motivo diverso ed ulteriore, e tantomeno obbliga la Corte a ricostruire o a rielaborare il motivo, neppure quando, come nel caso di specie, emerga, dalla lettura della restante parte del ricorso, che una censura sia stata sollevata.
